Un risarcimento da 2,5 a 10 mensilità per i docenti con più di 36 mesi di servizio con contratto a tempo determinato, ovvero la meglio conosciuta come supplenza breve, che molto spesso dura un anno scolastico intero. L'indenizzo stabilito dal Ddl Scuola spetta a tutti gli insegnanti che hanno maturato questa tipologia di servizio su posto vacante o disponibile. Saranno dunque eliminate tutte le supplenze brevi e le Graduatorie di istituto da cui attingono le segreterie per la ricerca dei docenti per non correre il rischio di dover corrispondere un risarcimento che andrebbe a gravare sulle casse dello Stato?

In realtà il ddl scuola, nonostante escluda la II fascia delle GI dal piano straordinario di assunzioni dal primo settembre del 2015, non stabilisce l'eliminazione delle stesse, ma regola il sistema di reclutamento e risarcimento con modalità differenti. Vediamo quali.

Docenti con più di 36 mesi: a quanto ammonta l'indennizzo?

Il Ddl scuola stabilisce all'art. 15 che il docente non potrà maturare più di 36 mesi di servizio con contratto di supplenza breve su posto vacante o disponibile (anche se non continuativi). Un tetto massimo che limita i nuovi docenti quanto quelli che insegnano da diversi anni, ma ancora nessun dettaglio nell'applicazione di una eventuale risoluzione (assunzione con contratto a tempo determinato nella classe di concorso sulla quale si è maturato maggiore punteggio) o risarcimento da 2 o 10 mensilità? L'art. 15 del Ddl scuola sembrerebbe perseguire l'obiettivo di limitare la stipula di questa tipologia di contratti, portando alla stabilizzazione del maggior numero di precari possibile. Non si dimentichi inoltre l'art.36 in cui si quantifica l'indennizzo in un importo 'forfettizzato e onnicomprensivo' a risarcimento del 'pregiudizio subito dal lavoratore': dai 3 ai 5 anni di servizio saranno risarcite 2,5 mensilità; dai 5 ai 10 anni si ha diritto a un risarcimento di 6 mensilità; 10 mensilità se il servizio maturato è superiore ai 10 anni. Il risarcimento dovrà essere richiesto con la presentazione di domanda per mezzo di Pec entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del ddl. Non vi sono però delle indicazioni precise su i docenti assunti dal primo settembre 2015.

Docenti con più di 36 mesi: quale la loro sorte?

Con il piano straodinario di assunzione a partire dal 1 settembre 2015, 100.701 docenti inseriti nelle GaE e nelle Graduatorie del concorso 2015 andranno a coprire posti vacanti e posti liberi con un contratto a tempo indeterminato, ma è un fatto incontestabile che tali posti non saranno sufficienti a coprire le esigenze della scuola e che i docenti con più di 36 mesi di servizio non saranno assunti tutti: molti restano nelle Graduatorie di istituto, in modo particolare nella seconda gascia, esclusa dal piano di assunzioni per l'a.s. 2015/2016. E anche se per loro ci sarà un concorso - si pensa fattibile al termine del 2015 o durante il corso del 2016 - questi hanno maturato comunque un periodo di servizio superiore ai mesi considerati tetto massimo dal ddl scuola. Un danno alle casse dello Stato, che il Governo stesso si è imposto, o solo il pretesto per limitare ancora maggiormente le assunzioni di chi ha già esperienza per assumere chi i 36 mesi non li ha ancora maturati; arrivati a tal soglia, cambiare di nuovo docente? Un giro di nuove reclute che andrebbe a salvare il sistema scolastico, ma solo economicamente.Un altro punto a favore di tale sistema andrebbe al nuovo potere del Dirigente scolastico, che avrebbe maggiore facilità nella scelta dei docenti, reclutando quelli che ancora non hanno maturato tale periodo 'illeggittimo'.