Il Ministero del Lavoro in risposta all’interpello 20/2016 posto da un’associazione sindacale ha fornito dei chiarimenti sui permesso della Legge 104 e sulla possibilità di sospendere le ferie programmate. La Legge 104/92 oltre a stabilire tutte una serie di agevolazioni fiscali, detrazioni, previste per i soggetti disabili accorda anche dei permessi che possono essere utilizzati per assistere familiari portatori di handicap grave. In particolare viene accordato ai lavoratori di fruire di 3 giorni di permesso mensile retribuito, per fornire assistenza a familiari disabili. Proprio perché le ipotesi di fruizione dei permessi sono difficilmente prevedibili, tali assenze non devono essere programmate obbligatoriamente.

E’ necessario solo la richiesta al datore di lavoro per il godimento delle assenze retribuite insieme alla relativa documentazione.

Cosa accade se il permesso viene richiesto nel periodo delle ferie?

Il Ministero del lavoro ha risposto al quesito proposto da un’associazione sindacale che chiedeva nello specifico se il datore di lavoro potesse non concedere l’uso permessi nel periodo di ferie programmate. Nello specifico il Ministero ricorda che se la normativa della L. n.104/92 prevede la possibilità di richiedere un permesso, la Costituzione tutela invece l’istituto delle ferie in sé. In conclusione quindi viene richiamata anche la contrattazione collettiva che stabilisce che il datore di lavoro, una volta stabilita la durata delle ferie può decidere una fruizione programmata delle stesse.

Ne consegue che le ferie non godute durante i permessi presi per l’assistenza al disabile possono essere utilizzate e quindi essere collocate in un periodo diverso, previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore. I permessi di cui alla L n 1904/932 possono quindi sospendere la fruizione delle ferie programmate.

Ipotesi in cui i permessi della Legge 104 non sono riconosciuti

Il presupposto di tali permessi è che comunque il familiare necessita di un’assistenza concreta ed effettiva: quest’esigenza quindi viene meno quando il disabile è ricoverato a tempo pieno, ovvero h 24 in strutture ospedaliere. In tali ipotesi, infatti, viene meno l’aiuto del lavoratore, proprio perché ci pensa la struttura ospedaliera del personale a fornire un assistenza continuativa.

Tuttavia, anche in presenza di ricovero, ebbene precisare che ci sono delle ipotesi in cui i permessi possono continuare ad essere concessi. I permessi L. n.104, possono invece essere concessi, nonostante il ricovero:

  • per quelle ipotesi in cui la fruibilità del congedo straordinario è legata ai casi in cui viene richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza nonostante il disabile sia ricoverato a tempo pieno. Tale beneficio delle fruibilità dei permessi inoltre si estende a tutti i portatori di handicap ricoverati oltre che al minore disabile, essendo altresi' valida per tutti i lavoratori, sia del comparto pubblico che privato.
  • nelle ipotesi in cui il disabile deve uscire dalla struttura in cui è ricoverato per fare delle visite specialistiche o terapie certificate. La concessione del permesso è appunto legata al fatto che il servizio prestato dalla struttura ospedaliera interrompe il ricovero perchè il malato è affidato al familiare lavoratore che lo assiste.
  • nei confronti del disabile che si trova in stato vegetativo persistente, o con prognosi infausta a breve termine.
  • nei confronti del minore disabile, qualora la necessità di assistenza da parte di un familiare sia certificata dal personale sanitario. Inoltre in tutti i casi in cui il disabile effettua delle visite, terapie, analisi, fuori dalla struttura di ricovero a carico del lavoratore familiare sussistono degli obblighi nei confronti del datore di lavoro. Egli infatti dovrà produrre tutta la documentazione quale prova dell’accesso alla struttura esterna in cui il disabile ha effettuato esami, terapie o visite.

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