La Corte Costituzionale ha sancito un importante principio volto a garantire maggiore tutela ai soggetti colpiti da disabilità ed alle persone che vivono con loro.
I Giudici hanno infatti dichiarato, con la sentenza n. 213 del 23 Settembre 2016,l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nella parte in cui non è prevista la possibilità per il convivente di poter usufruire dei tre giorni mensili di permesso retribuito per l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado.
La disciplina dei permessi handicap
Tale decisione va a modificare in maniera netta ed incisiva la vigente disciplina sui permessi handicap, i quali, stando alla lettera della sopra citata norma, possono essere richiesti al datore di Lavoro <<A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno>> e che vengano richiesti da un <<lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti>>.
In un contesto sociale in cui le misure volte a tutelare i disabili e le persone a loro vicine sono ancora universalmente riconosciute come non adeguate (da apprezzare in tal senso gli sforzi legislativi messi in campo dal Governo), questa sentenza fornisce un aiuto sicuramente importante mirato ad agevolare la vita di tutti coloro devono dividersi tra i loro cari colpiti da disabilità ed il lavoro.
Il “Post sentenza”
Con estrema probabilità sarà necessario attendere, al fine di vedere applicato nel concreto quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, che l’Inps si esprima in proposito mediante una circolare. L’Istituto di Previdenza Sociale, infatti, rappresenta l’ente che autorizza e paga i permessi handicap al lavoratore (sebbene sia il datore di lavoro ad anticipare la retribuzione per i giorni usati al dipendente). Non si può che sperare che tale passo venga fatto nel più breve lasso di tempo possibile.