Si preannunciano tempi più lunghi per la prescrizione dei reati consumati dopo l'entrata in vigore della legge n. 103/2017(riforma Orlando). In attesa di verificare il suo impatto sul sistema giudiziario, l’istituto continua a far discutere l’opinione pubblica.

La disciplina prevista dall’art. 159 del codice penale

La nuova formulazione dell’articolo 159 del codice penale prevede la sospensione della prescrizione per un periodo massimo di diciotto mesi che ha inizio dopo le pronunce delle sentenze di primo e secondo grado. Tale periodo va computato dal deposito della motivazione sino alla pronuncia del dispositivo che definisce il grado successivo.

La norma così ridisegnata ha effetto, esclusivamente, nei confronti degli imputati e si applica alle sole ipotesi di condanna. Infatti, nell'ipotesi di assoluzione il termine prescrizionale continua a decorrere per come stabilito dalla disciplina previgente.

Il termine prescrizionale, quindi, subisce una dilatazione che può raggiungere, complessivamente, i tre anni. Questo periodo va calcolato in aggiunta al tempo utile normalmente prestabilito per l’estinzione dei reati. Il nuovo istituto lascia intendere, dunque, tempi duri per chi spera nella distrazione e nell'inerzia dei giudici

Il Fondamento di tale scelta del legislatore risiede, prevalentemente nell'esigenza di superare le criticità dell’ex Cirielli (legge n.

251/2005) che, secondo gli addetti ai lavori, ha avuto l’effetto di rendere difficile la possibilità di giungere a sentenza entro i limiti stabiliti. Diversamente, non mancano le critiche da parte di chi sostiene che le nuove norme allunghino a dismisura la durata del processo a danno del diritto di difesa e della ragionevole durata dei processo.

Intanto, il ministro della Giustizia Andrea Orlando e la maggioranza incassano il risultato per quella che Gentiloni ha definito una riforma equilibrata e garantista.

Violenza contro i minori e rogatorie all’estero

Cambia anche la prescrizione per i reati che prevedono la violenza contro i minori. Rispetto alla normativa previgente, subisce un differimento del termine iniziale che, secondo la nuova disciplina, decorrere dal giorno del compimento della maggiore età.

In conclusione, è doveroso segnalare in tema di rogatorie all’estero la sospensione fino a sei mesi del termine prescrizionale dalla data dell’atto che dispone il provvedimento sino al giorno in cui l’autorità richiedente riceve la documentazione richiesta.