Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con una decisione emessa il 7 settembre 2026, ha respinto la richiesta cautelare avanzata da diverse associazioni naturalistiche – Leal Odv, Green Impact, Pro Natura e Attivisti Gruppo Randagio. L'istanza era rivolta contro il decreto con cui il presidente della Regione Lazio, in data 15 giugno 2026, aveva pubblicato il Calendario Venatorio e il regolamento per la stagione 2026/2027. Questa pronuncia esclude la sospensione cautelare del provvedimento regionale, confermando, nella fase attuale del giudizio, la validità della calendarizzazione faunistico-venatoria stabilita dall'atto amministrativo.
Tale esito consente l'applicazione del calendario come originariamente previsto, in attesa di eventuali sviluppi nel merito della questione.
Le motivazioni del rigetto cautelare
L’ordinanza del TAR Lazio si concentra sulla fase cautelare del ricorso, evidenziando come la domanda presentata dalle associazioni naturalistiche “non appare assistita da sufficienti elementi di fondatezza”. Il cuore della motivazione risiede nell'assenza del fumus boni iuris: i giudici hanno infatti stabilito che, in questa fase, non sono stati dimostrati né l’illegittimità dell’azione amministrativa né l’implausibilità della calendarizzazione faunistico-venatoria per la stagione 2026/2027. È stato inoltre sottolineato che l’onere probatorio, nell'ambito di questo procedimento, gravava sulle associazioni ricorrenti.
La decisione del TAR include un esplicito riferimento alla recente sentenza del Consiglio di Stato n. 6600 del 24 agosto 2026, che ha evidentemente fornito un precedente rilevante. La motivazione approfondisce anche la questione del parere dell’Ispra, qualificandolo come obbligatorio ma non vincolante. I giudici hanno specificato che “non risultando a tal fine sufficiente il mero discostamento dal parere”, non sono emersi elementi concreti e sufficienti a giustificare la sospensione cautelare del calendario venatorio. Questo aspetto evidenzia il delicato rapporto tra l’atto amministrativo regionale e la valutazione tecnico-faunistica che è stata oggetto di discussione nel corso del giudizio.
Il decreto contestato e i soggetti coinvolti
Il provvedimento al centro del ricorso è il decreto n. T00090, emesso dal presidente della Regione Lazio in data 15 giugno 2026. Tale atto definisce il calendario venatorio e il relativo regolamento per la stagione 2026/2027, insieme a tutti gli atti conseguenti richiamati nel procedimento. Nel corso del giudizio dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, specificamente presso la Sezione Quinta, si sono formalmente costituite la Regione Lazio, a difesa del propriooperato, e la Federazione Italiana della Caccia (FIdC), a sostegno del calendario.
La Federazione Italiana della Caccia (FIdC) ha dunque figurato tra i soggetti intervenuti nel procedimento amministrativo. Il presidente nazionale della FIdC, Massimo Buconi, ha commentato la decisione, legandola alla tutela della caccia e dei cacciatori.