Il noto CID (Convenzione di Indennizzo Diretto) deve essere valutato assieme agli ulteriori dati provenienti dalle varie risultanze di natura meramente probatorie. Siffatto orientamento interpretativo assume ancora più incidenza decisiva se uno dei sottoscrittori disconosce il modello in questione. L'assunto è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 12845 del 21 giugno. L'autorità giudiziaria non è, quindi, vincolata ad omologare la sua decisione al contenuto del CID, seppur debitamente firmato dagli autori coinvolti nel sinistroper il quale si procede.

Con la sentenza appena richiamata, la Suprema Corte ha qualificato incensurabile la decisione in virtù della quale la Corte d'appello si era notevolmente discostata da quanto dichiarato nel modello sottoscritto dalle parti. Si deve, però, chiarire una circostanza: la firma del CID era stata disconosciuta da uno dei due protagonisti e l'altro non ha provveduto a chiederne la verificazione.

Valutazione del CID e libero convincimento del giudice

La sentenza ricorda al ricorrente che ha omesso la richiesta di verificazione, che il modello è suscettibile di essere valutato insieme ad ulteriori e diversi dati probatori. Il tutto è in perfetta linea con un principio vigente nel nostro ordinamento, ossia, il libero convincimento del giudice.

Costui è libero di apprezzare la decisvità o meno delle prove acquisite in giudizio. Non ci sono delle regole di gerarchia tra le prove da dover rispettare in quanto si esclude l'attribuzione aprioristica della prevalenza di una prova piuttosto che ad un'altra. La libertà concessa al giudice, meglio nota come il prudente apprezzamento, gode del solo limite della motivazione.

L'autorità giudiziaria deve esplicare in modo chiaro l'iter logico e argomentativo seguito nella decisione posta in essere. La valutazione così raggiunta è insindacabile in Cassazione, salvo per i profili dei vizi della motivazione. In definitiva, spiegano i giudici, che una sentenza emessa a seguito di un CID disconosciuto da una delle parti non può essere cassata. La constatata inidoneità del materiale probatorio in giudizio posto alla base della richiesta di risarcimento dannicollegata all'incidente, ben può dar luogo al respingimento della medesima.