Sulla GU n. 134 del 10 giugno scorso è stato pubblicato il regolamento adottato dall'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) che disciplina la banca dati sinistri, quella dei danneggiati, la banca dati testimoni. Ad ogni incidente stradale denunciato all’assicurazione sarà quindi dato un codice identificativo, rintracciabile sia dall’assicurazioni, sia dall’autorità. Qualora sussistano sospetti di truffa, la pratica verrà inserita in una black list. Tale nuova banca dati composta quindi da 3 sezioni (quella sugli incidenti, anagrafe testimoni e danneggiati) servirà alle pubbliche autorità per effettuare controlli incrociati per verificare la presenza o meno del rischio di frodi assicurative.

L’obiettivo è assicurare degli stringenti controlli contro le possibili frodi, i falsi incidenti attraverso anche delle elaborazioni statistiche, ricerche ed analisi dei dati.Quindi i sospetti si concentreranno su coloro che sono maggiormente coinvolti in pratiche di risarcimento assicurativo e quindi anche sui testimoni di comodo. Capita spesso infatti che i medesimi soggetti, attraverso accordi di complicità, siano una volta testimoni e un’altra volta danneggiati reciprocamente.

Qual è l’ ambito di applicazione?

Il regolamento si applica:

  • alle imprese di assicurazione italiane,
  • alle imprese dell'Unione europea,
  • alle imprese aderenti allo Spazio economico europeo abilitate all'esercizio in Italia dell'attività assicurativa Rc auto.

Ogni qualvolta la compagnia di assicurazioni riceve la richiesta di risarcimento del danneggiato o dalla denuncia ha l'obbligo di comunicare i dati necessari entro 7 giorni.

Una volta ricevuti tali dati dall’Ivass, questi ultimi saranno registrati nelle banche dati e conservati per 5 anni dalla data di definizione di ogni sinistro. Tutti gli incidenti verranno quindi schedati: attraverso un codice unico “evento”, che viene generato dopo la relativa segnalazione comunicata anche da compagnie assicurative differenti.

Alcuni indicatori consentiranno così di identificare se è in atto una truffa degli automobilisti. Il sistema di allerta si attiva ogni qualvolta si è in presenza di una possibile frode.

Sono però previsti dei limiti all'esercizio del diritto di consultazione: nel senso che le compagnie assicurative, la Consap, l'Uci possono consultare le banche dati solo per le finalità di cui all’art.

4, comma 1 del regolamento, ovvero per scopi di prevenzione o contrasto di frodi. Le modalità di accesso saranno stabilite grazie a delle specifiche convenzioni con l'Ivass.

Gli indicatori e i livelli di anomalia

Sono stati presi in cosiderazione tutti gli indicatori e i relativi livelli di anomalia per scoprire truffe nel campo della Rca. Per ottenere una maggiore affidabilità degli indicatori di anomalia la procedura prevede l’utilizzo di 2 liste di esclusione, denominate black list and white list. Solo i dati presenti nella black list contribuiscono al calcolo degli indicatori di anomalia, perché essi sono affetti da errori palesi. Per restare aggiornati su tali temi potete premere il bottone segui accanto al nome.