La Corte di Cassazionecon la sentenza n. 14706/2016 depositata il 19 luglio ha accolto il ricorso presentato da una persona danneggiata, volto all'accertamento della errata pronuncia della Corte d'Appello, la quale aveva proceduto al rigetto della domanda di risarcimento danni nei confronti del Comune. Il protagonista della vicenda ha subìto una caduta a causa di un tombino. I giudici di legittimità hanno affermato che il Comune è tenuto ad adempiere al risarcimento in quanto viene attribuita idonea efficacia probatoria alle dichiarazioni rese da un particolare teste: il fratello del danneggiato.

Ad avviso della Cassazione, la testimonianza è valida anche se la relativa assunzione non era indicata nell'atto di citazione. Si capovolge l'orientamento dei giudici di merito, in virtù dei quali non era da ravvisare un elevato e attendibile grado di certezza della caduta, perché vi era un solo testimone oculare, ossia, il fratello e per di più non indicato nella citazione. Della immediatezza e contestualità del fatto non vi era valida prova, a partire dal referto medico.

Attendibile la testimonianza di un parente: la ratio

La Corte di Cassazione ha riportato alla luce taluni fondamentali principi, stabilendo che non vi è alcuna presunzione di inattendibilità dovuta ai rapporti di parentela nell'ipotesi di testimonianze rese da parenti.

Il caso ripassa al giudice del rinvio, il quale dovrà tener bene in mente che se nell'atto di citazione viene proposta istanza istruttoria di prova testimoniale senza far menzione delle generalità della persona, e questa viene indicata in un secondo momento, ma nell'arco temporale dei termini previsti dalla legge, la testimonianza resa deve essere valutata valida.

Si esclude, quindi, una aprioristica presunzione di effetti sfavorevoli di natura processuali in capo alla vittima. In capo agli avvocati sono parimenti previste alcunederoghe di responsabilitàdi comportamenti effettuati nella iniziale fase processuale ispirati ai doveri di deontologia forense.