In tema dirisarcimento del danno, l'attore che agisce in giudizio, deve quantificare in modo esatto l'importo richiesto. L'autorità giudiziaria, infatti, non può procedere al riconoscimento in capo alla parte di un importo superiore rispetto a quello richiesto nel ricorso o nell'atto di citazione. Una non esatta indicazione della somma provoca effetti non piacevoli e non diversamente risolvibili.
Il procedimento legale
Se si chiede un importo maggiore rispetto a ciò che effettivamente dovrebbe spettare in base alle circostanze del caso concreto, il giudice, può dichiarare la parte parzialmente soccombente.
In siffatta ipotesi, in caso di vittoria, la parte attorea non ottiene la totale somma richiesta, ma solo una parte. Le spese legali, inoltre, saranno compensate tra le parti. In caso contrario, cioè in ipotesi di una richiesta di somma inferiore rispetto a quanto in realtà compete, il giudice anche se si rende subito conto dell'evidente divario, non può affermare l'avvenuto risarcimento per un importo superiore. Costui è vincolato alla domanda contenuta nell'atto; in caso contrario, il suo comportamento, darebbe luogo al fenomeno della ultrapetizione. L'assunto è stato ribadito dalla recente sentenza n. 13876/16 della Corte di Cassazione.
Corrispondenza tra chiesto e pronunciato anche in caso di licenziamento illegittimo
Nella fattispecie di licenziamento illegittimo, se il lavoratore richiede una pretesa indennitaria inferiore, l'autorità giudiziaria non può discostarsi da essa. La sentenza sopra citata afferma che altrimenti si dà luogo al vizio di ultrapetizione.
Il giudice, quindi, non può ordinare di adempiere al versamento di tutte le somme a titolo di stipendio dovute dal giorno del licenziamento fino a quello della ricostituzione del rapporto. Nell'instaurazione di un rapporto di lavoro, gioca un ruolo fondamentale la fiducia. Si tratta non a caso di un rapporto fiduciario. Non è raro che la stessa possa condurre ad un licenziamento talvolta anche legittimo in quanto ricorrono tutti i presupposti, come nel casodi abuso dei permessi retribuiti.