Lo stabilisce l’articolo 18, comma 5, della legge n. 111 del 2011 (circ. INPS n. 84/2012). Secondo detta norma, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l’aliquota del 60% della pensione a favore del coniuge superstite dell’assicurato o pensionato sarà ridotta nei casi in cui alla data del matrimonio il dante causa aveva un’età superiore a 70 anni e la differenza di età tra i coniugi era superiore a 20 anni. Detta riduzione è del 10% per ogni anno di matrimonio mancante rispetto al numero di 10.  La decurtazione non opera qualora vi siano figli minori, studenti o inabili.

La pensione spetta anche al coniuge separato al quale non è stata addebitata la separazione, salvo che non sia titolare di assegno di mantenimento. (Sent. Corte Costituzionale 286/1987; circolari INPS n. 246/1987 e n. 277/1989).

Il coniuge divorziato, invece, ha diritto alla pensione se è titolare di assegno divorzile di cui all’art, 5 della legge 898/1970; non si è risposato; la data d’inizio del rapporto assicurativo del dante è anteriore alla data della sentenza di divorzio.

Nel caso di concorso di pluralità di soggetti (coniuge/i divorziato/i, coniuge superstite), la ripartizione della pensione sarà operata dal Tribunale al quale gli interessati dovranno rivolgersi. L’importo complessivamente attribuibile è pari al 60% della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all’assicurato deceduto.

Qualora concorrano anche figli superstiti, sarà riservato ai coniugi divorziati e al coniuge superstite il 60% della pensione diretta e ai figli le aliquote per essi stabilite dalla legge (circ. INPS n. 132/2001).

Il diritto alla pensione ai superstiti cessa in caso di nuovo matrimonio. In tal caso spetta un assegno, per una volta, pari a due annualità della quota di pensione in pagamento, compresa la tredicesima mensilità. In caso di decesso o successive nozze di un titolare, le quote di pensione sono rideterminate nel limite del 60%.

Qualora uno dei contitolari della pensione ai superstiti sia da ricomprendere tra i soggetti destinatari del comma 5 dell’articolo 18 della legge n. 111, la pensione sarà erogata in forma ridotta.

In assenza di figli minori, studenti o inabili, la quota di pensione ai superstiti soggiace ai limiti reddituali previsti dall’articolo 1, comma 41, della legge n.

335/1995. Ne consegue che si deve tener conto dei redditi di ogni contitolare ed eventualmente operare la trattenuta d’incumulabilità sulle singole quote spettanti.

Alla quota di pensione ai superstiti, liquidata con il sistema retributivo o misto, si applicano le disposizioni in materia d’integrazione al trattamento minimo e relativi limiti reddituali. Ovviamente l’integrazione delle suddette pensioni non è soggetta a limiti reddituali in caso di bi titolarità. La quota d’integrazione al minimo è in esportabile nei paesi europei, Svizzera e paesi aderenti all’accordo SEE (Regolamento CEE n. 1247 del 1992).

Ai titolari delle pensioni ai superstiti, qualora ne posseggano i requisiti, si applicano le disposizioni in materia di: maggiorazione sociale; importo aggiuntivo di euro 154,94 (articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388); quattordicesima mensilità (legge n.127/2007). Il diritto ai ratei della pensione in parola si estingue per prescrizione con il decorso di dieci anni (art. 2946 C.C.)