I contratti locazione relativi a immobili destinati ad uso residenziale sono espressamente previsti dalla legge 431 del 1998 e si differenziano in base alle esigenze di proprietari ed inquilini. Di seguito una breve guida sui diversi tipi di contratti di locazione esistenti.

Contratti di locazione con regime di libero mercato (durata contrattuale 4+4)

L'importo del canone è determinato con libera contrattazione delle parti. Salvo accordi consensuali il locatore può chiedere la rescissione del contratto dopo i primi quattro anni in presenza di motivi particolari (es.

destinazione ad uso abitativo per sé o parenti fino a secondo grado, in caso di ricostruzione di edificio danneggiato o ristrutturazione integrale, nel caso in cui il conduttore ha piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune) o alla scadenza del secondo periodo. In entrambi i casi è tenuto a comunicare al conduttore la rescissione con raccomandata sei mesi prima del termine. Il conduttore ha la facoltà di chiedere la residenza anagrafica nell'immobile locato e può chiedere, in presenza di gravi motivi, la risoluzione del contratto in qualsiasi momento con preavviso di sei mesi comunicato tramite raccomandata.

Contratto di locazione "convenzionato" (durata contrattuale 3+2)

Il canone non è soggetto a libera contrattazione ma vi è un tetto massimo stabilito da accordi territoriali.

Salvo accordi consensuali tra le parti il locatore può chiedere la rescissione del contratto dopo i primi tre anni in presenza degli stessi motivi previsti per il contratto 4+4 o alla scadenza del secondo periodo. In entrambi i casi è tenuto a comunicare al conduttore la rescissione con raccomandata sei mesi prima del termine.

Il conduttore ha la facoltà di chiedere la residenza anagrafica nell'immobile locato e può chiedere, in presenza di gravi motivi, la risoluzione del contratto in qualsiasi momento con preavviso di sei mesi comunicato tramite raccomandata.

Contratto transitorio (durata da 1 a 18 mesi)

Questo contratto è previsto in caso di presenza di esigenze di transitorietà da parte del proprietario (es.

vendita immobile a breve o utilizzo dello stesso come abitazione) oppure del conduttore (es. trasferimento per lavoro a tempo determinato di breve durata) che devono essere documentate. Il contratto non è rinnovabile, in prossimità della scadenza (almeno quindici giorni prima) il locatore deve ribadire tramite raccomandata che il contratto ha natura transitoria. In caso di rinnovo del contratto (viene meno presupposto di transitorietà) tacito o esplicito lo stesso si trasforma automaticamente in un contratto 4+4. Il canone è soggetto a un tetto massimo stabilito da accordi territoriali e il conduttore non ha facoltà di trasferire la residenza anagrafica nell'immobile.

Contratto di locazione stipulato con studenti universitari (durata da 6 a 36 mesi)

Questo tipo di contratto è destinato alla locazione a studenti universitari fuorisede.

L'immobile locato deve essere situato nel territorio del comune ove è situato l'Ateneo o in uno limitrofo e alla stipula deve essere indicato il corso di laurea frequentato dal conduttore. Alla prima scadenza il contratto si rinnova automaticamente per un uguale periodo a meno che il conduttore non comunichi al locatore la disdetta almeno tre mesi prima della scadenza. Il conduttore può recedere dal contratto sempre con preavviso di tre mesi in qualsiasi momento solo in caso di gravi motivi mentre il locatore non ha alcuna facoltà di disdetta.Il canone determinato non può superare il tetto massimo previsto dagli accordi territoriali.