Il contribuente che possieda soltanto un garage è tenuto a versare l'imposta sui rifiuti secondo quanto affermato dall'ordinanza della Corte di Cassazione del 21 marzo 2014 n. 6651.

Il presupposto per il versamento della Tarsu, oggi divenuta Tari, è l'occupazione o detenzione di locali o aree scoperte adibiti a qualsiasi uso.

Nell'ordinanza citata la Corte di Cassazione respingeva il ricorso proposto da un contribuente contro l'imposizione della Tarsu, in relazione ad un locale adibito a garage, e stabiliva il principio in base al quale grava sul contribuente l'onere di provare le condizioni per beneficiare delle esenzioni di cui al D.Lgs.

n. 507/1993, art. 62, commi 2 e 3, in relazione a quegli immobili detenuti e occupati ma aventi particolari caratteristiche strutturali e di destinazione.

Il contribuente deve dunque indicare nella denuncia originaria o in quella eventuale di variazione, che il locale si trova in una situazione di impossibilità a produrre rifiuti. Tale impossibilità deriva dalla natura stessa del locale, dal particolare uso cui è stabilmente destinato o da obiettive condizioni di non utilizzabilità verificatesi nel corso dell'anno .Tale circostanza deve essere debitamente provata fornendo a supporto della prova, elementi rilevabili in modo obiettivo forniti attraverso idonea documentazione.

E' evidente come la norma ponga a carico dei possessori di immobili una presunzione legale in merito alla produzione di rifiuti, con la conseguenza che la situazione giustificante l'esonero dal pagamento, deve essere ampiamente provata dal contribuente. E' dunque onere del contribuente fornire la prova in merito all'impossibilità del locale di produrre rifiuti per poter beneficiare dell'esenzione dall'imposta.