Sul sito del Ministero della Giustizia leggiamo le circolari del 3/4/2014 e del 24/7/2014. La lotta alla pedofilia impone una prima verifica a carico di tutti coloro che intendono impiegare, nell'ambito di attività professionali e di volontariato, soggetti a diretto e regolare contatto con minorenni. Sono previste sanzioni da 10 a 15 mila euro, per ogni collaboratore del quale non risulterà preventivamente verificata la "fedina penale".

Prima di poter iniziare a lavorare ed a svolgere volontariato a contatto con i minori, il datore di lavoro e l'organizzazione, dovranno richiedere un particolare "certificato penale del casellario giudiziale (art.

25-bis in relazione all'art. 25 D.P.R. 14/11/2002 n. 313)" che segnalerà la preesistenza di eventuali condanne. Tale certificato non segnalerà altri reati, se non quelli specifici contro minori, e cioè condanne da violazione dei seguenti articoli del Codice Penale:

  • art. 600-bis: "Prostituzione minorile": condanna per chiunque abbia reclutato, indotto, favorito, sfruttato, gestito, organizzato, controllato, tratto profitto dalla prostituzione minorile.
  • art. 600-ter: "Pornografia minorile": condanna per chiunque abbia realizzato esibizioni o spettacoli pornografici, materiale pornografico, con minori o abbia reclutato o indotto minori a parteciparvi, o tragga profitto da tali spettacoli.
  • art. 600-quater : "Detenzione di materiale pornografico": condanna per chiunque, consapevolmente, si sia procurato o detenga materiale pornografico realizzato con minori.
  • art. 600-quinques: "Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile": condanna per chiunque abbia organizzato o propagandato viaggi destinati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori.
  • art. 609-undecies: "Adescamento di minorenni": condanna per chiunque abbia adescato minori di 16 anni per commettere i reati da articoli precedenti. L'adescamento è qualsiasi atto diretto a carpire la fiducia del minore con trucchi o minacce, anche via internet o altri mezzi di comunicazione.
  • la preesistenza di una condanna all' interdizione nello svolgimento di attività che comportino il contatto diretto e regolare con minori.

Chi deve richiedere questo certificato, senza il consenso dell'interessato:

  • il datore di lavoro privato ed anche le associazioni/organizzazioni di volontariato, quando intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività a contatto con i minori.
  • le pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi.

Quando si deve richiedere il certificato penale:

  • non per i dipendenti e collaboratori già assunti alla data del 6/4/2014 (data di entrata in vigore dell'obbligo).
  • una sola volta, quando si intenda stipulare un contratto di lavoro (non, se si tratta di semplici forme di collaborazione).

Si tratta di una prima misura contro la pedofilia, sicuramente migliorabile, perché il certificato non è obbligatorio per i collaboratori assunti fino al 6 aprile 2014 ma tra essi, potrebbero esserci persone già condannate per questi reati, che continueranno quindi a lavorare a contatto dei minori.

E poi perché, in caso di semplici collaborazioni, un pedofilo potrebbe "esprimersi", in senso negativo, anche con un solo giorno di contatto con i minori, senza avere un formale contratto.

È comunque un primo passo verso l'isolamento di ignobili predatori che vedono nei bambini ciò che non si dovrebbe neppure pensare. La lotta alla pedofilia deve continuare, occhi aperti, tutti, anche a casa.