Il direttore generale di un istituto di credito ha il compito di mettere in esecuzione e interpretare le decisioni del consiglio di amministrazione. Egli dunque poiché rappresenta il vertice della struttura interna, ha ampi poteri nella gestione dell’istituto di credito, il tutto sotto la direzione dello stesso consiglio di amministrazione. La Corte di Cassazione con una recente sentenza ha esaminato la responsabilità civile di un direttore generale, partendo proprio dall'individuazione delle competenze che per legge deve esercitare.

Direttore generale di una banca accusato di 'mala gestio'

Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici di Piazza Cavour riguarda un direttore di un banca di credito cooperativo (BCC), connotata dallo scopo mutualistico, che viene citato in giudizio con l’accusa di mala gestio nei confronti dell’istituto di credito. Egli avrebbe infatti accordato e rinnovato affidamenti in assenza di documentazione istruttoria a clienti che non avevano dato sufficienti garanzie. A nulla sono valse, le difese addotte dal direttore che ha sottolineato di non avere assunto la carica “direttore generale” nè di averne rivestito le funzioni, richiamando inoltre a sua discolpa il vincolo di obbedienza rispetto alle decisioni degli amministratori, essendosi egli limitato ad eseguire le delibere del consiglio di amministrazione senza mai partecipare alle riunioni.

I giudici in primo e secondo grado sono stati concordi nel ritenerlo responsabile di mala gestio. Ciò perchè anche se lo statuto della BCC prevedeva la figura di direttore non qualificandolo espressamente come “generale", tuttavia la giurisprudenza oramai pacificamente attribuisce al direttore di un banca anche se non è "generale" compiti propri di questa figura, quali la direzione e gestione d’azienda e la funzione di “trait d’union” fra amministratori e personale, conferendogli il potere di accordare anche affidamenti bancari, in modo da consentirgli di disporre sconfinamenti sulle linee di credito.

Poteri del direttore generale e dovere di valutare la legittimità delle delibere

La Corte di Cassazione, con tale recente decisione, condividendo quanto già espresso dai giudici dei precedenti gradi di giudizio, sottolinea che la disciplina sulla responsabilità degli amministratori di cui all’art. 2396 c.c. si applica al direttore generale di una banca qualora la sua posizione sia desumibile da una nomina formale da parte dell’assemblea o del consiglio di amministrazione in base ad un apposita previsione statutaria.

In tali ipotesi la responsabilità del direttore generale è da collegarsi alla posizione apicale rivestita all'interno della banca. Gli ermellini, dunque ritengono che riscontrata nel caso concreto la sussistenza di una formale investitura, deve ricadere sul direttore generale l’obbligo di rifiutare l’attuazione di delibere e direttive che possano comportare a suo carico o a carico della banca responsabilità civile o penale. Non vale infatti a mandare esente da responsabilità il direttore generale, la circostanza di aver solamente eseguito una delibera presa dall'organo gerarchicamente sovraordinato, senza effettuare alcun controllo. Il direttore generale, quando si trova di fronte una delibera illegittima, può ben rifiutarne l’esecuzione.

Lo stesso, concludono i giudici di legittimità ha il potere- dovere di valutare la legittimità delle decisioni prima di darvi esecuzione. Risultato: condanna in via definitiva per il ricorrente.(Cass. sent. n.23630 del 19.11.2015)