Tra privacy e accesso alle informazioni, la polemica si allarga sempre di più, sino a ricomprendere anche la condotta dell'impiegato di un qualsiasi istituto di credito. Se un tempo il concetto di privacy era quasi desueto, oggi, esso rappresenta una condizione primaria e fondamentale nella regolamentazione di qualsiasi rapporto contrattuale. Una recente sentenza della Cassazione del 07 ottobre 2015, stabilisce che l'impiegato della banca, non può rilasciare notizie sull'importo del conto corrente di un suo cliente. In caso contrario, la responsabilità viene imputata alla banca (senza assumere rilevanza il comportamento posto in essere dall'impiegato).

Dunque, alla richiesta di un eventuale creditore di un correntista della banca, quest'ultima ha l'obbligo (non una mera facoltà o un dovere) di non fare alcunché rivelazione. La banca, sotto il profilo della responsabilità, si pone quale sostituto del dipendente. Stabilire dei limiti precisi è sempre necessario; un esempio è riscontrabile nella definizionesulla giusta portata dei limiti sul pignoramento presso terzi.

Dati e prove certe da presentare

Il cliente danneggiato dalla banca (alla quale aveva affidato una totale fiducia, seppur in via aprioristica) può anche agire dinanzi al Garante della Privacy. In realtà, in sede di cognizione ordinaria, ci si chiede se la banca possa dimostrare la propria innocenza tramite documenti dai quali poter desumere l'autorizzazione del cliente circa la disciplina sui dati personali.

La risposta è senza ombra di dubbio negativa. Una comune liberatoria non basta ad integrare l'assoluta certezza di qualsiasi azione rientrante nella più ampia categoria denominata "trattamento dei dati personali". Tale circostanza vale (e quindiè riconosciuta) solo ai fini della validità e della naturale evoluzione del contratto stipulato tra due controparti ben precise: la banca e il correntista.

Ma, per fatti che esulano dalle predette circostanze, risulta necessaria una specifica e rinnovata autorizzazione all'azione che intende compiersi, pena la responsabilità dell'istituto di credito. Il tema dei rapporti tra creditori e debitori, è sicuramente complesso, ma la banca non deve considerarsi una eventuale parte terza a favore di uno dei due confliggenti. Anche in questo caso, le prove devono basarsi su fatti certi e incontrovertibili.