Alla luce dell’entrata in vigore del decreto Balduzzi, in tema di responsabilità civile medica si sta cominciando a formare una casistica giurisprudenziale sul tema, che si basa sul rispetto delle linee guida accreditate che operano appunto come direttive scientifiche per il medico. Ricordiamo che il decreto n.158 del 13.09.2015 (Balduzzi) all’art. 3 prevede che il sanitario non è responsabile se, benchè versi in colpa lieve, si sia attenuto alle linee guida e alle buone pratiche accreditate del sapere scientifico, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile.
La giurisprudenza di legittimità per superare il filone della ‘medicina difensiva’ ed andare incontro alle esigenze dei medici, ha recentemente statuito inoltre che il sanitario non sarà responsabile, benchè versi in colpa lieve quando provi che lo specifico caso che ha dovuto affrontare, lo ha costretto a discostarsi radicalmente dalle linee guida e dallo standard ordinariamente seguito. Il campo di applicazione del decreto Balduzzi, quindi non si estende solo ai casi in cui il professionista (purchè versi in colpa lieve) inquadra correttamente il caso nelle sue linee generali con riguardo ad una patologia, ma riguarda anche quelle ipotesi in cui lo stesso non possa attenersi scrupolosamente alle direttive suggerite in generale dallo specifico contesto.
(Cass sentenza n. 47289 del 9.10.2014).
Descrizione del caso esaminato dalla Cassazione
Il caso affrontato dalla recente sentenza della Corte di Cassazione riguarda proprio un ipotesi di responsabilità medica. Il paziente veniva visitato a domicilio da un medico che svolgeva il turno di guardia medica. Egli rilevava una sintomatologia di dolore toracico retro sternale.
Accertato quindi che si trattava di una patologia gastrica (diagnosi poi risultata errata), il medico non dispose il ricovero immediato del paziente in pronto soccorso. Lo stesso successivamente era deceduto per una sindrome coronarica acuta (infarto). Il medico, sebbene assolto dal Tribunale, avendo a detta dei giudici, rispettato tutte le direttive mediche standard, viene condannato dalla Corte d’Appello.
I giudici di secondo grado ritengono che egli avrebbe dovuto effettuare una valutazione del quadro sintomatologico all’atto del suo intervento nel domicilio del paziente che era chiaramente indicativo di un infarto in atto, disponendo dunque subito il ricovero del paziente in pronto soccorso. Il medico, propone ricorso in Cassazione, precisando che egli in quando stava svolgendo la guardia medica era esonerato dall’effettuare un intervento in caso di urgenza posto che questo spetta sempre al servizio del 118.
Rispetto delle linee guida esclude la responsabilità medica
La Cassazione, con tale decisone, nel rinviare il giudizio ai giudici della Corte d’Appello sulla base del fatto che non è stata motivata correttamente la sentenza di condanna del medico, ne statuisce inoltre l’illogicità, laddove fonda la colpevolezza del medico sull’errata diagnosi dovuta ad imperizia nella autonoma valutazione della sintomatologia che presentava il paziente.
Gli ermellini ritengono quindi, in accordo alla sentenza del Tribunale, che il medico che si sia attenuto alle linee guida della direttiva Balduzzi, diagnosticando una diversa patologia, senza disporre un ricovero immediato in ospedale, non può essere chiamato a rispondere penalmente per il decesso del paziente verificatosi dopo. (Cass sent n.45527 del 16.11.2015). Per info di diritto premi tasto segui.