Dal 1° dicembre 2015 sarà operativo il regolamento approvato con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze n. 163/2013. I ricorsi notificati e quindi da depositare presso le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali potranno essere gestiti con modalità telematiche . L’avvio del processo telematico interesserà prima le regioni dell'Umbria e della Toscana, poi sarà esteso anche ad altre. Il Processo Tributario diventa telematico così come lo è diventato il processo civile il 30 giugno 2014. La rivoluzione digitale è stata estesa anche al mondo del diritto tributario.

Buona parte delle operazioni di cancelleria verrà svolta attraverso dei servizi informatici che sostituiranno quindi una serie di procedure quali la notifica degli attigiudiziari e il loro deposito. L’obiettivo è anche qui come per il processo Civile Telematico (PCT) quello di rendere direndere più efficiente e celere lo svolgimento dei processiattraverso l'utilizzo degli strumenti telematici.

Quali sono le principali novità?

Il ricorrente e il resistente in giudizio a breve dovranno inoltrare, una volta notificati, tutti gli atti processuali (anche l’istanza di mediazione) al Sigit, il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria che provvederà non solo a riceverli e a registrarli, ma anche a trasmettere gli atti stessi alla Commissione tributaria competente, rilasciando le relative attestazioni e formando il fascicolo elettronico.

La Commissioni tributarie provvederanno alla conservazione elettronica degli atti processuali. Anche su di esse incombe l'obbligo di formare il fascicolo elettronico, all’interno del quale dovranno essere presenti le copie per immagine di atti e documenti depositati su supporto analogico. Sui documenti infromatici andrà inoltre apposta la firma digitale come già succede per il processo civile.

Il pagamento del contributo unificato e delle altre spese di giustizia andrà effettuato online col sistema dei - pagoPA ovvero i pagamenti elettronici. Unica eccezione a tale modalità di invio in forma elettronica degli atti, che permette dunque il deposito cartaceo è rappresentata dall’ipotesi in cui come mezzo per la notifica si usi la raccomandata o si proceda a depositare a mano il ricorso all’Agenzia delle Entrate o per mezzo di un ufficiale giudiziario.

In tali casi però resta fermo l’obbligo per la cancelleria delle Commissioni tributarie di produrre il correlato fascicolo in modalità elettroniche. Tutto ciò implica che le stesse cancellerie dovranno trasformare gli atti da cartacei in copie informatiche.

Quali sono le implicazioni operative?

La principale implicazione riguarda proprio il fatto che ,non solo il contribuente, ma anche l’ente impositore, come ad esempio l'Agenzia delle Entrate ed Equitalia S.pa., dovranno costituirsi in giudizio con le modalità elettroniche. Nuove regole dovranno rispettare i professionisti che redigono atti telematici, in primis quella della specifica nomenclatura e dei formati standard previsti. Gli atti telematici andranno composti con appositi strumenti software senza copiatura di parti o restrizioni di selezione.

L’applicazione di tale disciplina verrà estesa progressivamente a tutte le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali d'Italia. Rimane però ancora aperta la questione circa la possibilità di introdurre un nuovo rito processuale (telematico appunto) da affiancare a quello cartaceo. Per info di diritto premi il tasto segui.