La separazione legale, dal punto di vista dei rapporti patrimoniali e personali, produce rilevanti effetti nei confronti di entrambi i coniugi. La 1^ conseguenza della separazione è infatti lo scioglimento del regime di comunione legale dei beni. Uno dei motivi della conflittualità tra i coniugi nei giudizi di separazione però resta quello sull’assegno di mantenimento, specialmente se si hanno figli a carico. Un’altra questione forse più spinosa riguarda l’assegnazione della casa familiare, sulla quale il giudice considera invece l'eventuale titolo di proprietà.
Quando infatti i coniugi sono comproprietari della casa familiare, il diritto di abitazione viene stabilito anche al fine di equilibrare i rapporti economici tra i coniugi.
In tali casi il giudice non può assegnare la casa in modo esclusivo ad uno solo di essi: saranno gli stessi coniugi a decidere liberamente e qualora non trovino un accordo, si può procedere alla separazione giudiziale dell’immobile. Può quindi accadere che uno dei due coniugi cointestatari dell’immobile decida di lasciare all’altro la casa coniugale. In tali casi però il coniuge che rinuncia alla casa coniugale mantiene il diritto di ricevere dall’altro il pagamento di una parte del relativo canone di locazione. Questo è ciò che ha statuito una recente ordinanza della Corte di Cassazione individuando le circostanze in presenza delle quali il coniuge assegnatario dell’abitazione deve farsi carico di questo onere.
L’ex marito non ha voluto rinunciare alla casa coniugale
Il protagonista della vicenda sottoposta all’attenzione della Corte di Cassazione è un uomo, comproprietario della casa coniugale, che voleva continuare a restane nella stessa senza però pagare il canone di locazione. L‘uomo infatti ha sostenuto che la ex moglie per avere diritto al pagamento del fitto doveva produrre in giudizio il contratto di locazione.
L‘ex marito inoltre evidenziava che non c’era stata una corretta applicazione delle norme del codice civile in materia di frutti e comunione. La Suprema Corte ha però respinto il suo ricorso, confermando la decisione dei Colleghi di merito che inoltre hanno inoltre provveduto a ridurre l’assegno di mantenimento che lui doveva versare alla ex, sulla base della omogeneità reddituale dei due ex- coniugi (ordinanza n.
430/2016)
Omogeneità reddituale e obbligo di pagare il canone di locazione
La Suprema Corte ha innanzitutto precisato che l'obbligo di produzione del contratto può essere opposto nelle cause tra le parti del contratto di locazione stesso, ma non all’interno di un giudizio di separazione personale. I giudici di legittimità hanno inoltre ritenuto che correttamente è stata applicata la disciplina della comunione che prevede che il comunista ha diritto di ricevere il corrispettivo pro quota del godimento dell’immobile dal quale è stato escluso. In questo senso la Suprema Corte ha ritenuto che, data la difficoltà della ex moglie di ricevere tali frutti pro quota, il marito doveva giustamente corrisponderle un contributo pari alla metà del canone di locazione sostenuto.
La decisione degli Ermellini deve dunque ritenersi insindacabile. L’ex marito sarà costretto a versare la metà dell'affitto perché la moglie si è privata di fatto della disponibilità del bene "casa" ed è giusto quindi che sia ricompensata per tale ‘perdita‘. Per info di diritto premi il tasto segui accanto a mio nome.