La separazione o il divorzio di solito presuppongono la decisione di entrambi i coniugi di non rimanere più uniti. Nella separazione, fermo restando il vincolo, si dà luogo ad un regime matrimoniale modificato, in relazione al quale viene meno la comunione materiale e spirituale dei coniugi. Nel divorzio invece si determina lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili nel caso del matrimonio concordatario. Cosa succede però se uno dei due coniugi, nonostante la crisi coniugale, non voglia però accettare di recidere il legame sentimentale e materiale che lo lega all’altro?
Sebbene negli studi legali siano abbastanza frequenti casi in cui appunto uno dei due ex, per complicare le cose,si oppone al divorzio o alla separazione del matrimonio, la giurisprudenza ha sempre fornito una risposta univoca sul punto. Il coniuge restio a spezzare il legale coniugale deve rassegnarsi, perché il matrimonio è indissolubile solo per la Chiesa e non per lo Stato. E questo ciò che ha confermato la Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 212dell’11 gennaio.
Ex moglie che vuole complicare la strada della libertà all’ex marito
Il caso da cui trae origine l’ordinanza della Corte di Cassazione riguarda una donna che dopo la sentenza di divorzio del Tribunale propone ricorso in Corte d’appello.
L‘ex moglie chiede appunto il rigetto della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta dell’ex coniuge. La Corte d’appello respinge il suo ricorso e la donna decide di rivolgersi ai giudici di Piazza Cavour, che però non le danno regione. Gli ermellini innanzitutto precisano che deve ritenersi irrilevante la sua censura sull’illegittimità costituzionale della legge n.898 del 1970 (Legge sul divorzio) che ha fatto venire meno il principio dell’indissolubilità del matrimonio.
La Suprema Corte ritiene appunto che tale indissolubilità costituisce solo un requisito del matrimonio religioso previsto nell’ordine morale cattolico, che sussiste fino a quando non viene richiesta la dichiarazione di nullità dello stesso. Solo quest’ultima dichiarazione da parte della Sacra Rota sancisce che il matrimonio precedente non è mai stato celebrato e che quindi non sussistono più gli obblighi di protezione del coniuge più debole
È sempre irrinunciabile il diritto di separarsi o divorziare
A detta degli Ermellini tale indivisibilità del vincolo matrimoniale non ha alcuna rilevanza sugli effetti civili del matrimonio concordatario.
Né può pregiudicare il diritto irrinunciabile riconosciuto ad entrambi i coniugi di divorziare. Qualora quindi manchi la volontà di entrambi i coniugi di procedere ad intraprendere la strada della separazione consensuale ci si può sempre rivolgere al giudice chiedendo appunto la separazione giudiziale. Il giudice, in tale caso deve pronunciarsi, indipendentemente dall’opposizione dell’altro coniuge, su tutte le questioni legate alla separazione (assegno di mantenimento, casa coniugale, ecc). In conclusione la Corte di Cassazione ha ritenuto che il dissenso dell’altro coniuge non esercita alcuna influenza ai fini dello scioglimento degli effetti civili del rapporto coniugale. Per info di diritto premi il testo segui accanto al mio nome.