La Corte di Cassazione con la sentenza n.2210 del 20 gennaio scorso ha seguito le indicazioni della Corte di Giustizia UE. Nello specifico la Suprema Corte ha ritenuto che nell’ipotesi di contrasto col diritto europeo, per i processi relativi alle frodi in tema di IVA deve essere disapplicata la disciplina sulla prescrizione. Di conseguenza il termine ordinario di prescrizione ricomincia a decorrere da capo, dopo ogni atto interruttivo. I giudici di legittimità hanno quindi applicato pedissequamente i principi stabiliti dalla Corte di Giustizia europea nella causa C-105/14, che aveva disapplicato la disciplina sulla prescrizione in presenza di gravi reati che colpiscono gli interessi finanziari dell’Unione europea.

La vicenda da cui trae origine la sentenza ha riguardato un uomo che veniva indagato per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture false, per i periodi di imposta dal 2004 al 2007.

Considerazioni della Cassazione sulla prescrizione

L’imputato proprio perché ritenuto colpevole di aver realizzato una frode IVA, veniva quindi condannato dai giudici di merito. L’imprenditore ricorre quindi in Corte di Cassazione, la quale ha accolto in parte il suo ricorso e si è concentrata sul tema della prescrizione di cui agli articoli 160 e 161 del Codice penale. L’articolo 161 del codice penale prevede infatti che in ogni caso un processo non possa durare, considerati tutti e tre i gradi di giudizio, più del termine di prescrizione aumentato di un quarto .

In questo caso, anche al fine di evitare che l’azzeramento del termine di prescrizione ad ogni fase allunghi di molto il processo, il giudice deve dichiarare prescritto il reato. L’articolo 160 del codice penale prevede infatti che il termine di prescrizione si azzeri al termine di ogni fase processuale o in presenza di alcuni atti processuali.

La Corte di Cassazione però, in accordo con la Corte Europea ha sostenuto l’insostenibilità di queste norme italiane e della previsione di un termine massimo in presenza di atti interruttivi. L'applicazione di tale regime normativo infatti può determinare una sistematica impunità delle gravi frodi in materia di IVA.

Disapplicazione della norma italiana in accordo con la Corte UE

La Corte di Cassazione, seguendo il dictum della sentenza della Corte europea ha ritenuto inoltre che nel caso in esame non vi fossero sufficienti ragioni per sollevare una questione di legittimità costituzionale. Gli Ermellini hanno quindi evidenziato che i giudici non devono più dichiarare la prescrizione cosiddettamassima, essendo tenuti a ricontare daccapo ilterminedi prescrizione ad ogni fase del giudizio. Per i giudici di Piazza Cavour tale termine di prescrizione opera sia se l’evasione è grave, sia nei processi aventi ad oggetto un reato in materia di IVA. I giudici di legittimità hanno dunque ritenuto di dover disapplicare la specifica norma italiana dell’art.

160, comma 3 c.p. e dell’art. 161, comma 2 c.p. per alcune fattispecie penali.

Tale autorevole sentenza avrà delle importanti conseguenze pratiche anche perché tale principio di diritto porta di fatto all’abrogazione della prescrizione in tema di IVA. Ogni giudice quindi non essendo più vincolato dai limiti massimi stabiliti dall’articolo 161-160 codice penale, applicherà tale nuova regola così come peraltro già fa la Procura distrettuale nei procedimenti di sua competenza. Per info di diritto premi il tasto segui.