La Legge di Stabilità 2016 introduce delle importanti novità nel processo amministrativo. In particolare nell’ambito delgiudizio di ottemperanza per pagamento di somme, viene stabilito che l’indennità di mora decorre dalla comunicazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza. Il legislatore, oltre ad un intervento teso a limitare gli effetti delle condanne in sede di ottemperanza, ha inoltre fatto una precisazione anche sul 'quantum' della relativa condanna. La penalità di mora infatti se è stabilita in misura pari agli interessi legali non può considerarsi manifestamente iniqua.

In relazione all’istanza di prelievo di cui all’art. 71 del Codice del Processo amministrativo (con cui la parte può segnalare l’urgenza del ricorso) viene previsto che il giudice, apprezzate le circostanze, possa decidere consentenza in forma semplificata. L’obiettivo dell’istanza di prelievo è appunto quello di ottenere una trattazione anticipata rispetto al normale ordine di trattazione delle cause.

L’operatività della sentenza in forma semplificata viene estesa

Nell’ottica di una accelerazione del processo si utilizza quindi un istituto, quello della sentenza semplificata nato nel processo cautelare e quindi in un diverso contesto. Il Governo nella Stabilità 2016 inserisce quindi un articolo aggiuntivo, il 71-bis, con cui si prevede un ulteriore effetto dell’istanza di prelievo lagato al fatto che il giudice procede alla stesura della ‘sentenza breve’.

Inoltre la pubblica udienza viene sostituita da una trattazione in camera di consiglio. Il nuovo articolo 71-bis però contiene una precisazione: è necessario che l’udienza di discussione in camera di consiglio sia fissata appositamente. Viene quindi prevista innanzitutto una riduzione dei termini, che incidono sulle incombenze delle parti, del giudice e delle cancellerie.

Infatti lo stesso decreto di fissazione dell’udienza è comunicato a cura dell’ufficio di segreteria alle parti 30 giorni prima invece che 60.Per quanto riguarda la sentenza semplificata, ebbene precisare che questa viene redatta per tutte le quelle cause seriali e di facile soluzione. Il giudice amministrativo potrebbe utilizzare tale istituto in tutte quelle ipotesi in cui quest’ultimo si applica in sede cautelare.

Le modifiche di impatto finanziario e processuale, intervenute sul processo amministrativo non si fermano però qui.

Ok al processo telematico in Consiglio di Stato e Tar

Infatti anche per il processo amministrativo dovrebbe iniziare già in primavera la sperimentazione del processo telematico. La sezione atti normativi del Consiglio di Stato ha dato parere positivo alle regole tecniche predisposte dalla Presidenza del Consiglio. Finora infatti, proprio per l’assenza di regole tecniche, il processo telematico amministrativo non era potuto decollare. Il decreto della Presidenza del Consiglio ( che contiene le regole tecniche) verrà pubblicato a breve sulla Gazzetta Ufficiale. Le tappe dell’iter di implementazione del processo telematico amministrativo prevedono una prima fase di sperimentazione che terminerà il 30 giugno.

Dal 1^ luglio, invece, i Tar e il Consiglio di Stato potranno dire definitivamente addio agli atti processuali cartacei. Tuttavia la telematica si applicherà solo ai processi presentati dal 1^ luglio. In questo senso il Governo sta però pensando di intervenire su alcune parti del Codice del processo amministrativo al fine di estendere il processo telematico anche ai giudizi incardinati prima del 1^ luglio.