Il 6 febbraio 2016, dopo che si è dato l’addio ad oltre 40 reati che sono spariti dal codice penale e dalle leggi speciali, l'ufficio del massimario della Cassazione ha messo in luce alcunecriticità della corposa riforma governativa. Alcunireati sono stati trasformati in semplici illeciti amministrativi per i quali è prevista una multa fino a 30 mila euro, altriinvece sono diventati degli illeciti civili. Per questi sono previste sanzioni pecuniarie civili aggiuntive rispetto al diritto al risarcimento del danno dell'offeso.
Da una parte, quindi, si è avuta la depenalizzazione civile con il D.lgs n.7/2016, dall’altra il D.lgs n.8/2016 ha introdotto "disposizioni in materia di depenalizzazione".
Ne consegue che il giudizio risarcitorio sull'illecito civile sarà ora anche il luogo dove vengono definiti gli aspetti sanzionatori. Il sistema amministrativo diventa un sistema civile di sanzioni.
Questi i profili di criticità e gli effetti
L’ufficio del massimario della Cassazione si è soffermato in primis sugli effetti della depenalizzazione e la tenuità del fatto. Se da un lato si vuole alleggerire il carico dei giudici nel pronunciarsi su una serie di condotte di scarso allarme sociale, dall’altro sono evidenti diverse criticità. Infatti, uno degli effetti della riforma potrebbe riguardare il caso dell'autore di un determinato fatto che, se prima dell'entrata in vigore della depenalizzazione poteva beneficiare della causa di non punibilità, ora potrebbe invece rimanere colpito dalla sanzione amministrativa di carattere afflittivo.
Un altro profilo di criticità riguarda i reati trasformati in illeciti amministrativi che prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva e che sono rimasti fuori dalla depenalizzazione. Per i recidivi, in tali casi, deve essere intesa la reiterazione dell'illecito depenalizzato. Come ha evidenziato il massimario, tale formulazione potrebbe sollevare dubbi di costituzionalità proprio perché l’elemento oggettivo del reato consiste in un mero illecito amministrativo, sia pure ripetuto.
Inoltre, va esaminata la natura della reiterazione, per capire se deve valere la nozione introdotta dalla L. 689/81, che prevede la reiterazione quando, nei 5 anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, lo stesso soggetto commette una violazione della stessa indole.
Altre criticità, poi, emergono con riferimento a quelle fattispecie, prima in forma aggravata ed ora in forma autonoma (fermo restando a rilevanza penale), ma che in concreto potrebbero determinare la non punibilità del reo, ove ritenute di particolare tenuità.
Depenalizzazione: effetti nelle aule giudiziarie
L’obiettivo della manovra della depenalizzazione è anche quello di ridurre i carichi di lavoro per le procure e i tribunali. Intanto, i procedimenti penali in corso per reati che sono stati trasformati in illeciti civili, sono destinati ad essere archiviati o chiusi con una sentenza di assoluzione. Ne consegue che il magistrato non potrà neanche condannare l’imputato al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile. A questo punto, la vittima potrà soltanto fare causa al responsabile in Tribunale civile. Per quanto riguarda, invece, i processi pendenti aventi ad oggetto reati divenuti illeciti amministrativi,bisogna fare una distinzione sulla base dello stato del procedimento giudiziale:
- se c’è già stata sentenza di condanna, anche solo di primo grado, si procede con l’assoluzione;
- se non c’è stata ancora sentenza di primo grado, si procederà con l’archiviazione o l’assoluzione dell’imputato. Gli atti saranno trasmessi all’autorità amministrativa;
- se la sentenza di condanna o il decreto penale sono diventati irrevocabili, il condannato può chiedere al giudice la revoca della sentenza o del decreto.