Nella vita coniugale i rapporti personali dei partner possono essere caratterizzati da una certa litigiosità, sia a causa di incompatibilità caratteriali sia per l’incapacità di comunicare fra loro. Ne consegue che quando tali tensioni siano frequenti nel tempo, esse possano dar vita ad una crisidi coppia. Tali situazioni devono però essere sempre tenute distinte dal reato di maltrattamenti in famiglia, che si configura nel momento in cui il soggetto agente maltratta una persona della famiglia o convivente, o una personasottoposta alla sua autorità o vigilanza.

A dirlo è stata proprio la Corte di Cassazione con una recente sentenza attraverso la quale ha statuito, in sostanza, che non basta il rapporto di accesa conflittualità, radicata contrapposizione e tensione instauratosi tra i coniugi ad integrare il reato di cui all’articolo 572 del codice penale.

La Cassazione si pronuncia sui maltrattamenti in famiglia

La vicenda sottoposta all’attenzione della Corte di Cassazione ha riguardato due coniugi i quali, dopo il matrimonio, hanno messo in moto un escalation di litigi violenti, che hanno causato un grave disagio nei confronti della figlia minore. A causa di tale incessante litigiosità, il Tribunale aveva disposto l’affidamentodella minore in via provvisoria ed urgente ai servizi sociali, affievolendo altresì le potestà dei rispettivi genitori.

Ma nonostante la gravi conseguenze giuridiche ed esistenziali della condotta posta in essere nei confronti della figlia, la moglie decide di accusare l’uomo del reato di maltrattamenti in famiglia e violenza privata. I giudici di merito in 1^ grado ritengono sussistente tale delitto, al contrario dei giudici dell’Appello che invece ribaltano la prima sentenza.

La donna ha deciso quindi di proporre ricorso in Cassazione, dove però non riesce ad ottenere la condanna del marito proprio perché i giudici di legittimità hanno effettuato un'attenta ricostruzione dei loro rapporti interpersonali fin da quando vivevano sotto lo stesso tetto. Agli ermellini infatti non è sfuggito che entrambi avevano un livello di formazione professionale e condizioni sociali ed economiche ben superiori alla media, e che la donna aveva sempre reagito alle intemperanze e all'irascibilità del marito.

Quindi proprio perché non aveva mai mostrato e mai assunto una posizione di passiva soggezione nei confronti dell’uomo, il reato di maltrattamenti in famiglia era da escludersi considerando nello specifico le qualità personali dei coniugi.

Crisi conflittuale e forti tensioni reciproche: non scatta l’art 571 c.p.

A detta dei giudici di legittimità, infatti, tale delitto viene qualificato come un reato abituale a condotta plurima, proprio perché per la sua consumazione è necessaria una reiterazione nel tempo di condotte che si estrinsecano con più atti che causano sofferenze fisiche o morali, realizzate in momenti successivi. A detta degli ermellini, però, gli atteggiamenti del marito poco inclini alla moderazione, sebbene culminati in singoli e sporadici episodi di piccole lesioni, non bastano a ritenere che egli avesse un’unica intenzione criminosa di ledere l’integrità fisica o morale della moglie infliggendole abitualmente tali sofferenze.

Insindacabile deve ritenersi la decisione della Suprema Corte di rigettare il ricorso della moglie che però ha ritenuto che quegli sporadici episodi di lesioni derivanti da situazioni contingenti e particolari possono configurare reati contro la persona (Corte di Cassazione sentenza n.5258 /2016). Per altre info di diritto potete premere il tasto segui accanto al mio nome.