In caso di incidente stradale o di semplice controllo delle autorità, l'automobilista che dimostra evidenti sintomi di ubriachezzapuò essere sottoposto all'esame del sangue, ma deve essere avvisato della facoltà di farsi assistere dal proprio avvocato. Diversamente, le sanzioni penali relative al rifiuto sono nulle. Astabilirlo è la seconda Sezione civile della Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 1546/2016.
Il caso che ha dato luogo alla citata pronuncia è quello di un'automobilista che non era stata informata della facoltà di farsi assistere da un avvocato e delle finalità del prelievo del sangue, accertamento cui si è rifiutata di sottoporsi facendo così scattare le sanzioni penali.
Contro tali sanzioni, l'interessata ha proposto opposizione in primo e secondo grado. Le opposizioni sono state rigettate in entrambi i gradi di giudizio poiché i Giudici hanno ritenuto ingiustificato il rifiutodella donna a sottoporsi al prelievo del sangue.
La donna, quindi, si è rivolta al supremo organo giudicante, la Corte di Cassazione, lamentandosi della nullità delle sanzioni irrogate a causa del rifiuto di eseguire il prelievo del sangue per la ricerca di sostanze d'abuso poiché non erastata avvisata della facoltà di farsi assistere da un avvocato.
La Corte di Cassazione ha dato ragione alla donna e ha specificato che il conducente può rifiutarsi di sottoporsi al prelievo, ma a causa di quel rifiuto scattano le sanzioni stabilite dal Codice della Strada della sospensione della patente e della confisca del veicolo, se di proprietà del guidatore.
Ha inoltre specificato che il conducente deve essere previamente informato dello scopo dell'esame del sangue e deve essere avvisato della facoltà di farsi assistere da un avvocato, in difetto le sanzioni sono nulle.
Per i medesimi motivi la Corte di Cassazione ha riconosciuto nullo l'alcoltest eseguito al guidatore non avvisato della facoltà di farsi assistere da un avvocato (Cassazione Penale, Sezione quarta, n. 42667/2013).