Ogni lesione all’integrità psicofisica provocata da un grave incidente qualora abbia determinato un’elevata percentuale di in­validità permanente tale da dar luogo ad una riduzione della capacità di guadagno rispetto a quello che avrebbe conseguito in assenza dell’infortunio va risarcita con la liquidazione del danno patrimoniale. Infatti la giurisprudenza ha sempre ritenuto che mentre alla riduzione della capacità lavorativa generica, segue il risarcimento del danno biologico; il risarcimento del danno da lucro cessante integra appunto un danno patrimoniale per via della predita della capacità lavorativa futura.

La Corte di cassazione è ritornata sul punto con una recente sentenza la n.5880 del 24 marzo soffermandosi anche sulle menomazione della capacità lavorativa specifica.

Riduzione della capacità lavorativa e danno patrimoniale

Il caso da cui origine la sentenza della Corte di Cassazione riguarda il ricorso di un ex studente di ragioneria che a seguito dei postumi da invalidità permanente, causata da un incidente subito, non aveva potuto continuare gli studi di ragioneria. Dopo il suo ricorso in Tribunale, il giudice di I grado pur riconoscendogli un invalidità permanente del 30% ritenne di non poter verificar le ripercussioni di tale incidente sulla futura capacità lavorativa del ragazzo perché studente all’epoca del fatto.

La Corte d’Appello, accogliendo parzialmente il suo ricorso, invece gli liquidò solamente il danno non patrimoniale (e non quello patrimoniale) quantificato in 128 mila euro, di cui 79 mila per danno biologico ed esistenziale e 42 mila per danno morale. Il ragazzo ha quindi deciso di proporre ricorso per Cassazione, che ha accolto il suo ricorso ritenendo non corretta la sentenza dei Colleghi di merito.

I Giudici della Cassazione hanno statuito infatti che il giudice ai fini della liquidazione del danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa generica è sempre tenuto anche a verificare in quale misura nel sog­getto leso persista o residui una capacità ad attendere al proprio lavoro nonché alle sue condizioni personali e ambientali, in modo idoneo alla produzione di altre fonti di reddito.

Qualora il soggetto leso fosse un minore invece il risarcimento del danno va liquidato sulla base di una previsione sulla futura attività lavorativa e sulla sua remunerazione patrimoniale, tenendo conto degli studi effettuati e delle attitudini.

Le motivazioni della Cassazione

Gli Ermellini hanno quindi evidenziato che i giudici della Corte d’Appello, sebbene abbiano escluso nel caso di specie la sussistenza di una lesione della capacità lavorativa specifica perché lo studente non ha dimostrato il nesso di causalità fra l'interruzione degli studi di ragioneria e l'incidente subito, hanno però commesso 2 grande errori. Innanzitutto perché essi hanno proceduto alla liquidazione ricomprendendo la tipologia del danno patrimoniale per perdita di capacità lavorativa generica all'interno della liquidazione del danno non patrimoniale.

Tale modus procedenti può essere adottato solo nel caso di lesioni personali di lieve entità qualora appunto esse non esercitano alcuna influenza sulla futura capacità lavorativa generica. In secondo ordine perché l’accertamento della riduzione della capacità lavorativa generica si sarebbe dovuto fare fornendo un giudizio prognostico per cui il ragazzo una volta completati gli studi avrebbe potuto realizzare l’aspirazione professionale che gli consentiva la qualifica conseguita.

Infine quindi gli Ermellini hanno rinviato la decisione al giudice dell’Appello i quali dovranno procedere alla liquidazione autonoma del danno patrimoniale derivato dalla lesione della futura capacità lavorativa generica verificando quindi la perdita della possibilità di realizzare la chance di fare il ragioniere. Anche perché lo stesso Ctu aveva quantificato tale danno patrimoniale in una difficoltà a stare in piedi, e in risvolti negativi non troppo gravi. Per altri info di diritto cliccail tasto Segui.