Quando due coniugi scelgono il regime patrimoniale della comunione legale dei beni, tutti gli acquisti fatti insieme o separatamente e una serie di diritti reali cadono in proprietà indivisa al 50% tra gli stessi. In tali casi, un bene in regime di comunione legale, che appartiene quindi anche al coniuge non debitore, può essere sottoposto ad esecuzione immobiliare? Su tale questione, l’orientamento giurisprudenziale maggioritario ha ritienuto che, per il debito di un solo coniuge può essere sottoposto a pignoramento l'intero immobile anche se in comunione legale, previo rispetto di specifiche regole da seguire per effettuare correttamente la procedura di espropriazione immobiliare.

D'altronde anche il codice di procedura civile prevede esplicitamente l’ipotesi che ad essere pignorato può esser anche un bene indiviso nelle ipotesi in cui non tutti i comproprietari dello stesso sono obbligati nel confronti del creditore. Anche la Corte di Cassazione con una recente sentenza, la n. 6230 del 31 marzo 2016 ha confermato il presente orientamento.

Il creditore può sempre pignorare l’intero bene

Nel caso di specie da cui trae origine la sentenza della Cassazione, il protagonista è stato un coniuge che aveva proposto in Tribunale opposizione di terzo ai sensi dell’articolo 619 c.p.c. contro la procedura esecutiva promossa nei confronti del consorte deducendo l’illegittimità della vendita dell’immobile a lui cointestato in modo tale da sottrarre all’esecuzione forzosa una parte o quota del bene pignorato.

I giudici di merito però hanno respinto il suo ricorso, escludendo in breve ogni illegittimità degli atti della procedura esecutiva. I giudici della Corte di Cassazione, con un articolata motivazione hanno confermato la decisione dei colleghi di merito ritenendo che ogni creditore può sottoporre a pignoramento l’intero bene sottoposto alla comunione legale.

In tali casi il coniuge non debitore non può pretendere che venga venduta forzatamente solo una parte o una quota del bene che corrisponde alla metà del valore del bene pignorato. I giudici di Piazza Cavour nell’arrivare a tale conclusione partono dal presupposto che la comunione legale dei beni rappresenta in sostanza una comunione “senza quote”.Entrambi i coniugi anche se sono proprietari al 50% del bene possono però considerarsi contitolari dello stesso per l’intero e non solo di una quota di comproprietà.

Regole da seguire per la validità della vendita forzata

Gli Ermellini hanno inoltre ribadito che la procedura esecutiva immobiliare per essere valida deve essere preceduta dalla notifica al coniuge non debitore sia del pignoramento trascritto contro entrambi i coniugi, che contiene tutte una serie di informazioni, sia di un avviso. Con tale avviso gli si intima di non permettere all’altro coniuge di separare la sua parte di bene senza prima aver ricevuto un ordine del giudice in tal senso. Dopo tali adempimenti, al coniuge non debitore va in ogni caso restituita la metà del ricavato lordo dalla vendita all’asta del bene immobile, proprio perché egli ha subito l’espropriazione di un bene oggetto di comunione legale.

Il giudice dell'esecuzione, una volta che è terminata l’aggiudicazione del bene pignorato in capo ad un terzo aggiudicatario, dispone infatti lo scioglimento della comunione legale, cui segue l’emanazione del decreto di trasferimento del bene in favore del terzo. Ed è a questo punto, come hanno evidenziato anche i giudici di legittimità che il coniuge non debitore può pretendere che dal prezzo ricavato dalla vendita e attribuito al creditore o ai creditori procedenti, sia sottratta la metà a lui spettante. È bene ricordare che in alternativa il coniuge non debitore può sempre cercare di chiedere la separazione della quota in natura spettante al debitore o la divisione del bene. Per altre info di diritto potete premere il tasto Segui accanto al mio nome.