Può capitare che all’atto di separazione, per definire i rapporti patrimoniali, uno dei coniugi voglia cedere all’altro tutta la proprietà di un immobile. L’articolo 19 della L.n.74/1987 prevede che tali attribuzioni patrimoniali, in occasione della separazione e del divorzio, siano esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa. Inoltre, anche quando il coniuge trasferisce un immobile all'ex moglie entro i 5 anni da quando lo ha acquistato, ha diritto all’agevolazione fiscale sulla 1^ casa.
Sul punto, in seno alla giurisprudenza, si sono formati 2 orientamenti diversi.
Una 1^ tesi giurisprudenziale ritiene che proprio perché il trasferimento del bene immobile all'ex coniuge rappresenta una scelta riconducibile esclusivamente alla volontà dell’alienante, e non al provvedimento giudiziale di omologazione, deve applicarsi la normativa legata all’agevolazione 1^ casa. Essa dispone che l’agevolazione fiscale di cui egli abbia beneficiato per comprare l’immobile poi ceduto, debba essere revocata se l’alienante non acquista una nuova casa entro un anno dalle cessione della prima, non applicandosi quindi l’art.19 della L.n.74/1987.
Una 2 ^ tesi giurisprudenziale, invece, ritiene che il trasferimento, poiché non costituisce atto ad efficacia reale (vendita dell’immobile), ma una mera regolamentazione dei rapporti patrimoniali fra coniugi, non fa perdere al coniuge alienante il diritto all’agevolazione prima casa.
Tali regolamentazioni non costituiscono né donazioni, né sono legate alla presenza di un corrispettivo.
Presupposti della decadenza dell’agevolazione prima casa
La Corte di Cassazione, con la sentenza n 5.156 del 16 marzo, si è espressa sostanzialmente in favore della 2^ tesi. Il caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte ha riguardato un contribuente al quale l’Agenzia delle Entrate non ha riconosciuto, attraverso la notifica di un avviso di liquidazione IVA, i benefici legati all’acquisto della 1^ casa.
Nello specifico, l’ex marito, dopo aver acquistato un immobile adibito a casa coniugale, lo aveva ceduto alla ex moglie in sede di separazione consensuale. L’Ufficio dell’Agenzia fiscale ha ritenuto che tale trasferimento fosse paragonabile ad una vendita infraquinquennale. Ne conseguiva che, non essendoci stato un nuovo acquisto entro un anno dalla cessione, l’ex marito doveva considerarsi decaduto dai sopraesposti benefici.
Questi ha impugnato l’avviso di liquidazione in Commissione Tributaria Provinciale prima e Regionale dopo, ma entrambe hanno rigettato il suo ricorso. L’ex marito ha quindi proposto ricorso per Cassazione che gli ha dato ragione. Quest'ultima si è soffermata innanzitutto sulla funzione del trasferimento di un bene all’interno dell’evento di “separazione consensuale” che ha lo scopo di dirimere gli eventuali conflitti patrimoniali e personali fra ex coniugi.
Funzione del trasferimento del bene immobile ed intento speculativo
Secondo gli "Ermellini", inoltre, l'ex coniuge che ha trasferito l’immobile, non avendo ricevuto denaro da reimpiegare per l’acquisto di una nuova casa, non può essere penalizzato con la perdita del beneficio fiscale anche quando non ha acquistato un'altra casa.
La sanzione della decadenza, infatti, si riferisce esclusivamente a quelle operazioni speculative di cessione del bene non seguite però dal riacquisto di altro immobile entro un anno. Ipotesi ben diversa dal caso di specie, in cui la cessione è avvenuta senza corrispettivo e dove appunto i giudici di legittimità hanno statuito che gli accordi traslativi raggiunti in sede di separazione non esplicano alcuna incidenza sulla decadenza dall’agevolazione per l’acquisto della prima casa. Ciò sarebbe penalizzante nel confronti del coniuge cedente che si priva dell’abitazione, dovendo altresì pagare maggiori imposte indirette per effetto della decadenza. Gli "Ermellini" hanno ricordato, infine, che le agevolazioni dell'articolo 19 della L.n.74/87 si estendono ad ogni tipo di tassazione.