La magistratura continua a parlare di assegno di mantenimento divorzile, a seguito di separazione o divorzio. I giudici, sebbene non ci siano parametri precisi per determinare il suo ammontare proprio perché nel calcolo bisogna tener conto delle specifiche situazione socio-economiche degli ex coniugi, hanno stabilito alcuni ‘parametri’ precisi cui far riferimento. Punto di partenza è sicuramente l’accertamento dell'esistenza del diritto a ricevere l’assegno, tenendo conto di quale dei 2 coniugi sia economicamente più debole, della capacità lavorativa del coniuge richiedente e di quello obbligato al versamento, del contributo dato alla conduzione familiare.
Quindi si procede a determinare in concreto l’importo massimo dell'assegno assicurando anche al coniuge meno ‘benestante’ lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio consentendogli cosi’ di superare anche una eventuale e temporanea situazione di inadeguatezza dei mezzi di sostentamento.
In questa 2^ fase, cosi’ come precisato anche da una recente sentenza del Tribunale di Roma, entra in scena un altro importante parametro legato alla durata del matrimonio. Infatti ‘il quantum’ dell'assegno divorzile o di mantenimento va sempre rapportato alla durata della comunione di vita tra i coniugi che racchiude anche periodi precedenti alle nozze, in cui si è convissuto insieme. Ne consegue che un matrimonio breve non consente al coniuge beneficiario di ottenere un assegno di mantenimento cospicuo proprio per evitare il crearsi di disparità rispetto alla situazione di un unione matrimoniale più duratura in grado invece di generare in capo al coniuge beneficiario un’aspettativa di rendita per il futuro.
L’assegno di mantenimento resta anche se l’ex è invalido
Allo stesso modo, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che anche la personale situazione lavorativa del coniuge obbligato al versamento dell’assegno possa influenzare ‘il quantum’ dello stesso. La Corte di Cassazione infatti, con l’ordinanza n. 6252 del 31 marzo 2016, ha confermato che solo in presenza una effettiva diminuzione della capacità lavorativa l’assegno può essere ridotto.
Stesso discorso vale per la mancanza di un reddito stabile dovuta ad un lavoro precario che ha una valenza relativa. In tali casi, il coniuge obbligato viene esonerano dal dovere di versamento dell’assegno infatti solo se dimostra che si trova in una condizione non volontaria di assoluta ed insuperabile insolvenza (come una disoccupazione involontaria che non gli permette di ricevere alcun reddito mensile).
In assenza di tale prova e quindi in tutti questi casi in cui egli sia in grado di poter trovare un'occupazione, egli deve versare l’assegno mensile di mantenimento all’ex coniuge. Ciò anche qualora dichiarato invalido, percepisce l’assegno di invalidità dall’Inps. Secondo la Suprema Corte infatti se tale stato di invalidità non gli impedisce la normale attività lavorativa, alla stesso modo la presenza dell’assegno di invalidità non influisce affatto sulla sua capacità economiche di mantenere l’ex. Protagonista del caso sottoposto all’attenzione degli Ermellini infatti è stato un uomo che era tenuto al versamento dell’assegno nei confronti dell’ex moglie, proprio perché nonostante fosse invalido era però in grado di lavorare.
Egli inoltre aveva un conto in banca nel quale era deposita una somma di denaro rilevante, essendo altresì proprietario di un secondo immobile, dal quale percepiva il canone di locazione. I giudici di legittimità quindi, anche sulla scorta di tale evidenze, hanno quindi ritenuto privo di giustificazione ed irrilevante il fatto che lui percepisse un assegno di invalidità idoneo a determinare una riduzione del mantenimento nei confronti della ex moglie. Per altre informazioni di diritto potete premere il tasto segui accanto al mio nome