Non può negarsi che attualmente la maggior parte degli avvocati vive tempi poco felici, sotto tutti i profili. La nobiltà che caratterizzava questa professione è venuta gradualmente meno. Una conferma di natura rimediale è costituita dall'ammessapubblicità online di tali professionisti.Ma le sorprese non finiscono qui. Ora vi è anche il taglia-parcella. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 9619 dell'11 maggio 2016, ha statuito che è configurabile il compenso all'avvocato sotto i minimi tariffari, se la causa non ha avuto un esito non solo favorevole, ma anche utile per il soccombente difeso e rappresentato in giudizio.
Principi già contenuti nel DM 127/2004.
Liquidazione dell'avvocato, il giudice arbitro della sua attività
Gli scaglioni inerenti il tariffario dei difensori sono in linea con il valore della causa, ma si deroga a tale criterio, nel caso in cui, l'esito sperato dalla parte non coincide con il contenuto sostanziale della decisione emessa dall'autorità giudiziaria. L'utilità che si sperava di conseguire affidandosi ad un operatore del diritto non si è verificata. Siffatta ipotesi è condizione validante dell'applicazione del compenso economico al di sotto dei minimi tariffari. Il giudice si orienta per l'affermazione della decurtazione del compenso comparando il valore del bene della vita così come ottenuto nella sentenza, senza attribuire rilevanza allo scaglione del valore effettivo della causa originata dall'azione e dunque dalla domanda di parte.
Il criterio del valore astratto della controversia cede il passo al valore effettivo dei risvolti giudiziari in concreto verificatesi e raggiunti. Il dubbio se sia una misura volta a spingere l'avvocato a far di meglio o se invece sia una tutela garantista per il cittadino che si appella alla giustizia, resta indiscutibilmente presente nelle riflessioni di tutti.
In altre ipotesi,eventuali dimenticanze dell'avvocato non sono sanzionate.Potrebbe trattarsi di una prassi legalmente consentita con la inconscia finalità di ulteriori cancellazioni dagli albi professionali.