Nel nostro ordinamento alla professione di avvocato, viene collegata una particolare forma di obbligazione e di correlativa responsabilità. Da parte della maggioranza, si profila la terminologia concettuale di obbligazioni di mezzi e non di risultato. L'avvocato deve garantire la difesa al suo assistito, ma difesa non equivale a vittoria della causa. Siffatta premessa ontologica appare di preliminare importanza ai fini di un'attenta comprensione della ratio della recente sentenza della Cassazione. La sentenza n. 8912/16 del 4 maggio stabilisce che l'avvocato è responsabile della non avvenuta citazione di un teste, ma solo entro certi limiti.

Il professionista è passibile di responsabilità solo se l'omessa citazione riguardi un testimone chiave, ossia, colui che con la sua dichiarazione avrebbe potuto determinare un esito diverso della causa.

La colpa deve avere un'influenza notevole sull'esito del giudizio

Solo le colpe che mostrano una causalità di tipo eziologico con l'esito sfavorevole del giudizio possono dar vita alle forme di risarcimento gravanti sull'avvocato. L'intimazione del teste è regolata dalla disciplina dei termini perentori (termini che non possono essere prorogati o abbreviati). Inoltre, l'istituto della rimessione dei termini non riguarda la natura delle ipotesi di siffatta fattispecie. La citazione avviene prima dell'udienza e l'assenza comporta due conseguenze diverse a seconda che sia imputabile al comportamento del teste ovvero dell'avvocato.

Nel primo caso, i testimoni assenti possono essere citati per la data prevista per l'udienza successiva; nel secondo caso, cioè, se la mancata comparizione è legata alla mancata intimazione da parte del professionista, vi è la preclusione di una nuova audizione dei medesimi. L'assunto, però, non è così forte da considerare l'avvocato responsabile in entrambe le situazioni.

Quest'ultimo è responsabile nel solo caso della mancata comparizione di un teste decisivo ai fini di una decisione di contenuto diametralmente opposto a quello avutosi con la sua assenza in giudizio. L'autonomia e la libertà dei legali resta un principio fondamentale.