Novità in arrivo da parte del Consiglio nazionale forense, volto a regolamentare tuttiprofili della professione: si va dagli aspetti meramente disciplinari a quelli di cosiddetta efficienza lavorativa. Oggetto della suddetta notizia del codice deontologico forense è il nuovo testo dell'articolo 35, rubricato " Dovere di corretta informazione". Con la nuova disposizione sono stati abrogati i commi 9 e 10 del predetto articolo, i quali contenevano una specifica disciplina per i siti web degli avvocati e di conseguenza dei relativi studi legali. In tempo di crisi economica e lavorativa non può escludersi una libera e autonoma modalità di pubblicizzare la propria attività professionale, salvo il rispetto di taluni limiti e di specifici criteri da seguire nel porre in essere il marketing dell'avvocatura.

Risulta preliminare ribadire che tutti gli atti e i comportamenti ammessi sono ispirati ai principi del giusto decoro e del buon senso.

Criteri da seguire e rispetto dei limiti

L'avvocato in primis deve rendere noto il titolo di studio e l'iscrizione all'ordine territoriale di appartenenza e può rendere visibile il titolo di professore in materie giuridiche rendendo esplicito la materia oggetto di insegnamento. La trasparenza deve regnare sovrana soprattutto in merito alla natura dell'attività professionale, nonchè delle capacità o esperienze acquisite per raggiungere soddisfacenti risultati. Modalità che esula dalla legittimità di fare paragoni con altri colleghi. Nella pubblicità organica, ossia nella presentazione del proprio staff, gli eventuali praticanti avvocati devono essere rappresentati con la dicitura "abilitati al patrocinio", solo se effettivamente conseguita la specifica abilitazione.

Inoltre, non è consentito (per ragioni di privacy) rendere conoscibili le generalità dei propri clienti né tanto meno rivelare particolari sui contenziosi instaurati da questi ultimi. Di converso, è ammessa l'indicazione di un professionista ormai defunto del proprio studio solo se questi vi ha previamente espresso il consenso o in subordine vi sia il consenso unanime degli eredi. L'attività professionale dei medesimi è puntualmente regolata anche in altre determinate fattispecie.