Lo Corte di cassazione con la sentenza n.12962 del 22.06.16 ha di fatto aperto le porte alla possibilità che per una coppia gay o lesbica di poter adottare un figlio. L’autorevole sentenza della Suprema Corte è la prima in assoluto a ritenere valida l'adozione da parte di uno dei due partner gay del figlio del proprio compagno.

Forse anche un pò perché la recente Legge Cirinnà sulle Unoni Civili sulla questione della‘stepchild adoption’ non si è espressa, ci hanno pensato gli Ermellini, attraverso un’interpretazione estensiva della normativa, a riconoscere alle coppie gay gli stessi diritti e doveri delle coppie etero e sposate, in tema di adozione

Il caso sottoposto all’attenzione della Cassazione

I giudici di legittimità hanno quindi confermato l’adozione di una bambinadi 6 anni richiesta da una donna lesbica, che conviveva con la sua compagna madre della stessa bimba, e con la quale si era sposata in Spagna.

Gli Ermellini hanno respinto il ricorso del procuratore generale e confermato la pronuncia della Corte di Appello che ha quindi riconosciuto la ‘stepchild adoption’ alla coppia delle due donne.

Le motivazioni sottese alla decisone non fanno altro che richiamare un principio già abbastanza conosciuto in materia di minori, che poggia sulla realizzazione del preminente interesse del bambino. Tale principio è d'altronde stato più volte richiamato anche dalla giurisprudenza della CEDU, oltre che da ormai tutti i tribunali italiani.Ed ecco che anche la cosiddetta ‘stepchild adoption’ qualora sussiste tale maggiore interesse del minore, non darà luogo a nessun un conflitto di interesse tra il minore adottato e il genitore biologico, previo accertamento dell’assenza del contrasto stesso da parte del magistrato.

Superato questo primo accertamento, la stepchild adoption può esser quindi concessa, cosi’ come prevede la normativa di riferimento in presenza di 2 presupposti, che però in tale caso possono anche mancare, ovvero:

  • un’impossibilità “di fatto” per via della condizione di abbandono o di semi abbandono del minore;
  • un’impossibilità “di diritto” di procedere ad un’affidamento preadottivo.

Tale decisione, per altro confermata da ulteriori pronunce di merito costituisce già un importante precedente, laddove mette in primo piano il bene supremo del bambino a restare anche in una famiglia formata due mamme o due papà.

Si tratta dunque di nuova pagina di civiltà che avvicina sempre di più l'Italia all’Europa, dove in questi anni ci sono stati importanti riforme del diritto di famiglia.Nel nostro paese ricordiamo invece la legge n.184/1983 già prevede la stepchild adoption e cioè l'adozione del bambino in casi particolari, sebbene però attraverso un percorso più tortuoso. Per altre info di diritto potete premere il tasto segui accanto al nome.