Questa notizia farà felici innumerevoli automobilisti, specialmente quelli che hanno il vizio di superare i limiti di velocità. La Cassazione infatti ha statuito con la sentenza n.14543/2016 che gli autovelox e tutti gli altri misuratori di velocità devono essere soggetti a tarature periodiche, altrimenti le multe devono ritenersi nulle. Gli Ermellini hanno in particolare fatto riferimento ad una sentenza della Corte Costituzionale che l’anno scorso ha statuito che tutti gli strumenti di controllo elettronico della velocità, dall’Autovelox al Tutor, dal Provida al Photored allo Scout Speed devono essere periodicamente tarati per evitare disfunzioni conseguenti all’uso.

Nello specifico la Consulta ha dichiarato incostituzionale l'art. 45 del C.d.S, nella parte in cui non obbliga le P.A. a sottoporre a taratura tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità. Ne consegue che sarà sempre l’amministrazione a dover dimostrare di aver fatto il checkup periodico rilasciando al cittadino l’originale o una copia autentica del verbale di taratura. Il controllo periodico della taratura presuppone quindi una verifica effettuata ciclicamente. Diverso è invece la verifica per cui si procede al rilascio del certificato di omologazione e conformità, rilasciato al 1^ utilizzo dello strumento di controllo elettronico della velocità.

Autovelox non tarato: effetti

Gli Ermellini hanno quindi accolto il ricorso di un automobilista multato per la violazione dell'art. 142, 9° comma, del CdS, criticando in particolare l’interpretazione del Ministero degli Interni. Il Viminale aveva ritenuto che solo gli apparecchi destinati ad essere utilizzati sotto il continuo e personale controllo degli agenti di polizia dovessero essere soggetti a taratura, mentre per tutti gli altri non ci sarebbe bisogno del checkup, dato che non sono soggetti a spostamenti.

A pensarla diversamente invece i giudici di legittimità con tale sentenza che hanno richiamato anche alcuni punti espressi dalla Corte Costituzionale. Nello specifico le verifiche a intervalli regolari di tempo sugli apparecchi che rilevano la velocità sono un incombente ben diverso e quindi non sostituibile da quello della produzione di certificazioni su conformità e omologazione

Se manca la ricevuta che attesta la ricezione della CAD

La Cassazione con la sentenza n.15154/2016 sempre in tema di multe ha statuito che nelle sanzioni amministrative, non è valida la notifica se manca la ricevuta della CAD (comunicazione avvenuto deposito) a seguito di irreperibilità del destinatario.

Gli Ermellini, nel caso di specie hanno osservato che poichè il postino non aveva trovato nessuno per il ritiro del plico, il comune avrebbe proceduto all'invio di deposito dell'atto con CAD, anche se poi in giudizio non aveva depositato appunto la ricevuta dell'esito della CAD. Il giudici di legittimità hanno quindi accolto il ricorso del contribuente posto che questo non era stato informato dell'avvenuto deposito mediante CAD dopo l'infruttuoso primo accesso, cosi' come prescrive la notifica per gli irreperibili ex art. 149 c.p.c.

Ricordiamo che la prova dell'invio della CAD, risulta di solito dalla indicazione del relativo numero sull'avviso di ricevimento della notifica. Ne consegue che non essendo fornita la prova della regolare notifica della violazione con la multa, atto presupposto della cartella, anche quest’ultima deve ritenersi illegittima se notificata oltre i 5 anni.

Allo stesso modo quindi i giudici di legittimità hanno accolto l'eccezione di prescrizione della cartella esattoriale, notificata, infatti dopo 5 anni dall’avvenuta violazione e dall’emissione della contravvenzione. Il verbale di violazione non regolarmente notificato non costituisce un atto interruttivo della prescrizione. Deve quindi ritenersi nulla la pretesa erariale.