Chi di voi non ha mai perso la pazienza durante la guida, ancor peggio ha inveito contro altri automobilisti o addirittura contro un poliziotto?

Sovente il nervosismo e lo stress degli automobilisti possono sfociare in reazioni verbali piuttosto colorite e talvolta violente nei confronti di pedoni ed automobilisti. E’ ormai “sana” consuetudine tra gli automobilisti lo scambio gratuito diinsulti e gesti di ogni specie dai quali spesso scaturiscono litigi che non di rado varcano le aule di giustizia.Le cause che possono determinare gesti inconsulti, offese e parolacce possono essere molteplici: una precedenza non concessa, le manovre di guida azzardate e imprevedibili, o ancora ipedoni poco accortiche mentre attraversano incautamente la strada innervosiscono i “poveri automobilisti”.

Completano il quadro le soste di veicoli in doppia fila, transito in senso vietato, sorpassi non segnalati, ed in fine il clacson da stadio.

In ogni caso, aldilà della rilevanza penale, queste “consuetudini” sono sicuramente inaccettabili. Spesso, infatti, gli insulti sono giunti nelle aule di giustizia,e persino dinanzi ai giudici di Piazza Cavour. In tali casi il reato contestato al “nervoso automobilista” è stato quellod'ingiuria (previsto dall’art. 594 c.p.), da pocoderubricato a illecito amministrativo.

Nessuna rilevanza penale nemmeno se l'offesa è rivolta all'agente

Ebbene, tale (poco elegante) prassi da pochi giorni varrà anche nei confronti dei poliziotti o vigili urbani contro i quali gli automobilisti potranno dare libero sfogo ai propri stati d’animo.

La Corte di Cassazione ha statuito infatti che non costituisce più reato offendere un poliziotto o un vigilepurché non lo si faccia mentrestia elevando una multa o stia compiendo un atto delle proprie funzioni. Nessuna rilevanza penale per le parolacce o frasi offensive o volgari indirizzate ad un agente, salvo che vi sia anche una minaccia(quest’ultimo reato, infatti, non è stato depenalizzato).

Ciò è quanto statuito dalla Cassazione con una recentissima sentenza del 19 agosto 2016 n. 35119/2016. Occorre però precisare che se oltre all’ingiuria si dovessero aggiungere delle minacce (ad esempio “Non hai idea cosa ti faccio…te la farò pagare cara”) allora si configurerà comunque l’illecito.

A seguito del decreto legislativo n.

D. lgs. n. 7 del 15.01.2016, in Gazz. Uff. n. 17 del 22.01.2016 solamente la vittima dell’ingiuria potrebbe avviare una causa civile al fine di ottenere ilrisarcimento del danno: in tal caso il giudice comminerebbe anche una multa (da € 800,00 ad € 8000,00) in favore dell’erario. Resta inteso che l’irrogazione delle suddette sanzioni consegue (art. 8 del decreto) all’accoglimento della domanda risarcitoria proposta dalla persona “offesa”.

Infine è da precisare la portata retroattiva della nuova norma che pertanto vale anche nei confronti delle condotte perpetrate in epoca antecedente all’entrata in vigore della riforma.