Il tar del Lazio con la sent. N. 10445/2016, pubblicata ieri 20 ottobre 2016, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal M5S e Sinistra italiana, per difetto assoluto di giurisdizione. I ricorrenti, Vito Claudio Crimi (M5S) e Loredana De Petris (SI), rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Bozzi, Vincenzo Palumbo e Luciano Vasques, contestavano la formulazione del quesito referendario, ritenuto fuorviante e non idoneo ad assicurare la corretta informazione e valutazione degli elettori; contestavano, ulteriormente, un vizio di eccesso di potere sotto svariati profili nonché di violazione di legge.
Un ulteriore tassello nella concitata storia di questo Referendum Costituzionale.
La sentenza del Tar
Il Tar, come si apprende nel comunicato seguito alla sentenza, non si è limitato a rispondere alla richiesta cautelare, cioè l’annullamento previa sospensione del DPR 27 settembre 2016 relativo all’indizione del Referendum,ma ha definito il merito della controversia dichiarando l’inammissibilità del ricorso per difetto assoluto di giurisdizione. Infatti, il Tar ha riconosciutoche le richieste di consultazione referendaria sono state formulate dai promotori in accordo al disposto dell’art. 4 l.352/70, e che le queste così formulate sono state vagliate dall’Ufficio Centrale per il Referendum, cui spetta, appunto, di esaminare la conformità della stessa richiesta all’art.138 della Costituzione e alla legge.
L'Ufficio Centrale ha verificato la completezza delle richieste del referendum, ritenendole conformi e ammissibili, con due ordinanze risalenti al maggio e agosto scorsi e ritenendo altresì legittimo il quesito da sottoporre agli elettori. Proprio per questo, il Tar, riconoscendo l’impugnabilitàdelle ordinanze dell’Ufficio Centrale con i mezzi ordinari, e vertendo la controversia proprio sulla denuncia di illegittimità costituzionale della formulazione del quesito referendario, individuato con le stesse ordinanze, ha affermato l’impossibilità di sottoporlo al suo sindacato giurisdizionale.
Il Tar, come si apprende dal comunicato, riconosce alle ordinanze dell’Ufficio Centrale per il Referendume aldecreto presidenziale unruolo di garanzia. Il Tribunale amministrativo regionale, in definitiva, ha affermato che “eventuali questioni di costituzionalità della legge sul referendum (la n. 352 del 1970), relative alla predeterminazione per legge del quesito e alla sua formulazione, sono di competenza dell’Ufficio centrale per il referendum, che può rivolgersi alla Corte costituzionale.”.
Le repliche dei ricorrenti
L’avvocato Velasques lamenta il poco coraggio dei giudici amministrativi nell’affrontare il tema, sostenendo che il rinvio alla Consulta avrebbe colmato un vuoto di tutela contro abusi nella formulazione dei titoli e dei quesiti referendari nell’ambito dei referendum costituzionali. Crimi sostiene la permanenza del problema di un quesito ingannevole e De Petris afferma la necessità di un’attenta lettura del testo della sentenza in quanto “se fosse stato dichiarato il rigetto solo per difetto di giurisdizione non ci sarebbero voluti tre giorni, sarebbero bastate due ore”.