Doccia fredda per i detrattori delle indagini difensive portate avanti dallo studio legale Giarda, in difesa di Alberto Stasi, che hanno portato all'individuazione di Andrea Sempio come proprietario del DNA trovato sulle unghie di Chiara Poggi. Il giovane è oggi indagato. Per l'accusa quella procedura "furtiva" adottata dalla difesa per recuperare materiale biologico di Sempio non è legittima. Lo ha affermato con forza anche il generale Garofano, all'epoca dei fatti comandante dei Ris di Parma. Ebbene, contro quella procedura di recupero del DNA non esiste alcun tipo di restrizione.

Per gli esperti si tratta di indagini difensive in cui il diritto alla privacy viene temporaneamente sottoposto al diritto inviolabile alla difesa. In pratica i legali di Stasi hanno ragione: il prelievo del DNA di Andrea Sempio è avvenuto senza alcun contatto con l'interessato. Non è stato sottoposto ad alcuna pressione, non sono state limitate le sue libertà personali e non sussiste reato contro la privacy. Gli oggetti da cui è stato prelevato il campione erano abbandonati e no c'è stato alcun contatto fisico per l'operazione di raccolta del DNA.

Il parere dell'esperto di diritto

Il professore di Diritto processuale penale, Manfredo Bontempelli, nell'ambito di un'intervista rilasciata a Quarto Grado circa la legittimità, nell'ambito di indagini difensive, di prelevare il DNA a un soggetto inconsapevole del prelievo e che non sia indagato, ha dichiarato quanto segue: "La legge processuale consente lo svolgimento di questo tipo di attività.

Il Codice di Procedura Penale non disciplina espressamente il problema del prelievo di materiale biologico effettuato in modo 'occulto', per poi effettuare in seconda battuta gli accertamenti analitici". La procedura, secondo Bontempelli, è legittima perchè "nell'assenza di un divieto probatorio espresso, la soluzione ragionevole è quella della ammissibilità di questa tecnica".

Il professore prosegue poi con una precisazione sul modus operandi del prelievo: "Se l'investigatore privato, incaricato dalla difesa, acquisisce in modo 'occulto' il materiale biologico presente su una bottiglietta di plastica, su una tazzina o su un mozzicone di sigaretta abbandonato dall'indiziato, senza entrare in contatto con l'indiziato stesso, io non ravviso divieti probatori e quindi reputo questa operazione investigativa ammissibile".

Il diritto alla difesa oltre la privacy

Quanto afferma il professor Bontempelli circa il diritto costituzionale alla difesa, è altrettanto chiaro e si scontra apertamente sulla tesi di inammissibilità sostenuta dal legale Tizzoni (difensore della famiglia Poggi) e del generale Garofano: "In questo caso l'interesse costituzionalmente garantito al diritto alla difesa è tutelato in modo inviolabile dall'articolo 24 della nostra Costituzione".

Il parere del Garante della privacy

Sulle polemiche realtive alla presunta violazione della privacy di Andrea Sempio, secondo l'accusa e Garofano venutasi a configurare al momento del prelievo occulto del suo DNA da una bottiglietta gettata nella spazzatura e da una tazzina di caffè (con relativo un cucchiaino) consumato al bar, è intervenuto anche il Garante per la privacy, Antonello Soro: "La protezione del dato genetico nel nostro ordinamento gode di una tutela rafforzata, però questa tutela non è illimitata.

Ad esempio, nelle indagini difensive si può eseguire un test di identificazione genetica in assenza del consenso dell'interessato se ricorrano le condizioni di indispensabilità per la tutela di un diritto di pari rango, come è certamente la libertà personale. In questo caso il giudice dovrà valutare se l'ammissibilità di quella prova può verificarsi perchè ritiene, o meno, che fosse indispensabile quel dato, quindi quella 'intrusione' nella vita privata, per tutelare un altro diritto fondamentale che è quello alla libertà personale".