La corte di Giustizia Europea ha stabilito che sia legittimo per il datore di lavoro vietare il velo sul luogo di lavoro. Il velo per le donne islamiche non è solo un modo di manifestare la propria appartenenza religiosa, ma diventa un modo di appartenenza culturale che non può essere discriminato. La Corte di Giustizia ha ribadito però che non rappresenta una discriminazione il fatto di vietare ad una donna di portare il velo per coprire il volto nell'esercizio delle sua mansioni lavorative.

La questione del velo sul lavoro

La questione del velo nei luoghi di lavoro è stata portata in tribunale a causa di due vicende analoghe che si sono verificate in Francia e in Belgio.

La Corte di Giustizia Europea è stata chiamata a pronunciarsi in tal senso, ponendo una questione più ampia riguardante la discriminazione in genere nei luoghi di lavoro. La parità di trattamento sui luoghi di lavoro prevede che non sussista alcuna discriminazione diretta o indiretta che possa ledere gli interessi religiosi, politici o filosofici della persona.

No al velo sui luoghi di lavoro

Una disparità di trattamento che si manifesta potrebbe verificarsi solo nel caso in cui sia giustificata da una legittima finalità. Inoltre nel caso in cui un maggiore interesse aziendale si sovrapponga ad una libera manifestazione del pensiero, è necessario che i mezzi adottati per limitare il lavoratore siano appropriati e necessari.

In caso di dubbi inerenti una disparità di trattamento sul luogo di lavoro, il giudice nazionale deve stabilire se e in quale misura la norma sia conforme ai requisiti di mezzi e di fini legittimi. Nelle vicende giudiziarie riguardanti il velo, i giudici di Lussemburgo hanno stabilito che la discriminazione sui luoghi di lavoro veniva giustificata da un'altra finalità altrettanto legittima.

Il datore di lavoro può vietare alle donne musulmane di portare il velo sul volto per mostrare un'immagine di un'azienda, pubblica o privata, dotata di una parvenza di neutralità. Il contatto con il cliente prevede infatti quella trasparenza dovuta e quella neutralità che un volto coperto non sarebbe in grado di dare. Un'intenzione aziendale che rientra nei diritti inerenti la libertà d'impresa.