Quando si beve non ci si deve mettere alla guida di un'auto e, a quanto pare, neppure uscire per una passeggiata a cavallo. Può sembrare una raccomandazione al limite dell'assurdo, ma non superflua, soprattutto alla luce di quanto accaduto qualche giorno fa nel Canavese. Un uomo di 45 anni, è stato fermato dalla Polizia e denunciato per guida in stato di ebbrezza. L'uomo, però, non era al volante, bensì in sella al suo cavallo.
Passeggiata a cavallo
Il quarantacinquenne, R.V., residente ad Ivrea, in provincia di Torino, nella serata di venerdì 20 luglio, dopo essersi concesso qualche bicchiere di troppo, ha pensato bene di uscire per una passeggiata a cavallo.
Alcuni residenti del quartiere San Bernardo, il più a sud della cittadina, lo hanno visto zigzagare tra le auto e hanno pensato bene di avvertire le forze dell'ordine, visto che avrebbe potuto provocare un incidente o travolgere qualche passante. Gli agenti di polizia si sono mossi subito per individuare l'uomo e, quando l' hanno raggiunto, lo hanno trovato a terra, disarcionato accanto al suo paziente e ben addestrato destriero. Probabilmente, l'improvvisato cavaliere, non ha assicurato adeguatamente la sella al dorso dell'animale o non l'ha stretta a dovere e, durante il trotto, inevitabilmente, è scivolato a terra. Nella caduta, fortunatamente, non ha riportato ferite. I poliziotti, dopo averlo aiutato a rialzarsi, lo hanno condotto in commissariato e sottoposto all'alcoltest che ha confermato quanto già si sospettava: l'improbabile "fantino" aveva ecceduto con l'alcol ed era ubriaco.
Gli agenti, a questo punto, dopo aver riportato il cavallo in maneggio, hanno dovuto far scattare la denuncia per guida in stato di ebbrezza, comminare la relativa multa e disporre il conseguente ritiro della patente di guida. Il codice della strada consente di cavalcare a bordo strada, ma vieta di cavalcare sotto effetto di alcol o droghe.
La guida in stato di ebbrezza
Non è la prima volta che la multa e la denuncia per guida in stato di ebbrezza scatta anche nei confronti di chi non è alla guida di un'auto o di una moto. L'attuale Codice della strada disciplina la guida in stato di ebbrezza all'articolo 186 (“Guida sotto l'influenza dell'alcool”). Se, in un primo momento, si è portati a presupporre la “guida” di un veicolo a motore, in realtà la norma è applicabile anche alle biciclette e alla conduzione di animali.
Nella definizione di "veicolo", infatti, rientra tutto ciò che può essere guidato da un uomo su una strada. Come ci ricorda l'articolo 47 del Codice della strada, infatti, il termine veicolo comprende autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, velocipedi, macchine agricole, rimorchi, veicoli a braccia e a trazione animale, slitte, filoveicoli, macchine operatrici e veicoli con caratteristiche atipiche.