Recentemente, la Corte di Cassazione sta adottando diverse decisioni estremamente innovative in tema di normativa e sicurezza stradale. Solo qualche settimana fa la Suprema Corte aveva statuito che il conducente di un automezzo può essere ritenuto colpevole se, in caso di incidente in cui è coinvolto un motociclo, si dimostrava che il conducente non aveva mantenuto un'adeguata distanza di sicurezza laterale in fase di sorpasso. Ora, il Supremo Collegio, con l'Ordinanza n°20558 della VI Sezione Civile della Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di lesioni al volto causate da un incidente stradale in cui è coinvolto uno scooter, al proprietario dello stesso non è dovuto alcun risarcimento se al momento del fatto non indossava un casco integrale.

I fatti che hanno portato alla decisione della Corte

I giudici della Suprema Corte si sono trovati di fronte al caso di uno scooterista napoletano che era stato urtato da un'autovettura mentre percorreva una strada nel vicino Comune di Pozzuoli. L'uomo, da quanto si è potuto appurare, al momento dell'incidente indossava un casco Dgm, conosciuto anche come casco "a scodella" in quanto copre solo la parte superiore del capo, e non un casco integrale. Per tale motivo la Corte d'Appello di Napoli aveva rigettato la richiesta di risarcimento dello scooterista per le lesioni al volto. La Corte d'Appello, in base a quanto statuito dall'articolo 1227, comma 2, del Codice Civile riteneva risarcibili solo i danni subiti al corpo dallo scooterista.

La norma in questione, infatti, statuisce che non è dovuto il risarcimento oer i danni che il creditore ( in questo caso lo scooterista) avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. Contro tale risarcimento parziale lo scooterista napoletano ha presentato ricorso in Cassazione.

Le motivazioni della Corte di Cassazione

Nelle sue osservazioni finali la Corte di Cassazione ha chiarito che il ricorso del motociclista deve essere rigettato in quanto dalla narrazione dei fatti svolta in dibattimento si deduceva la violazione dell'articolo 171 del Codice della Strada come modificato dalla Legge 29 luglio 2010 n°120.

Tale articolo disciplina l'uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote, e impone l'obbligo di indossare il casco integrale e tenerlo allacciato a tutti i conducenti e i passeggeri dei motoveicoli. Tali disposizioni, entrate pienamente in vigore il 12 ottobre 2010, erano specifiche per i cosiddetti ciclomotori. Per quanto riguarda la diversa categoria dei "motocicli" la sospensione delle omologazioni dei caschi Dgm era già intervenuta con il Decreto Ministeriale 28 luglio 2000. Di conseguenza, secondo il ragionamento del Giudice di legittimità, il ricorrente avrebbe dovuto specificare sin dal ricorso presentato alla Corte d'Appello di Napoli che la vicenda riguardava un ciclomotore, cioè un veicolo a due ruote di cilindrata non superiore a 50 c.c e con velocità massima non superiore a 45 chilometri orari.

Mentre tale dettaglio manca ed ogni riferimento, anche da parte della Corte d'Appello, è ai motocicli, cioè veicoli di cilindrata molto superiore e per i quali il divieto di omologazione era in vigore da diverso tempo. Per questi motivi il ricorso del motociclista è stato rigettato confermando la decisione della Corte d'Appello.