Sono 22 le sanzioni previste per chi vìola le misure anti Coronavirus tutte adeguatamente dettagliate dalla Guardia di Finanza in un manuale di circa sei pagine, disponibile on line. Come noto, la necessità di un controllo serrato delle attività e degli spostamenti ha spinto Governo e Regioni a emanare provvedimenti decisamente restrittivi al fine ultimo di controllare, e limitare, la diffusione del virus.

Dopo il periodo estivo, è stato subito chiaro che la curva dei contagi avrebbe ripreso a salire e, questa volta, anche nelle Regioni meno colpite nella prima ondata.

Per i cittadini, dunque, sono sorti non pochi problemi per l’interpretazione dei provvedimenti restrittivi e, soprattutto, nell’individuazione delle tipologie di sanzioni previste in caso di eventuali violazioni. Il vademecum della Guardia di Finanza si presenta utile e completo in quanto offre una chiara e semplice elencazione delle sanzioni partendo dalla minima prevista per chi non indossa la mascherina, fino a chi vìola il divieto di spostamento.

Ecco le sanzioni: da un minimo di 280,00 € al raddoppio in caso di recidiva

Sono svariati gli obblighi imposti dalle autorità pubbliche che potranno inasprirsi in caso di un aggravarsi del numero dei contagi. [VIDEO] Si parte da una sanzione di € 280,00, che raddoppia (€560,00) in caso di recidiva, per le violazioni da parte dei singoli cittadini del divieto di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico, in caso in cui non si indossi la mascherina, e per il mancato rispetto del limite minimo di 1 metro di distanziamento sociale.

La stessa sanzione è prevista per chi vìoli il limite di 2 metri di distanziamento in caso di attività sportive e il divieto di esercizio di sport da contatto individuali. Infine, la misura colpisce anche chi consumi cibi o bevande all’esterno o nelle immediate vicinanze di pubblici esercizi di ristorazione tra le ore 18.00 e le ore 24.00, e in caso di mancato rispetto del divieto di manifestazioni, sagre, fiere e serate.

Per gli esercizi commerciali sanzione e chiusura dell'attività

Per gli esercenti, il prontuario della GdF pone l’accento oltre che sulla prevista sanzione di 280,00 (doppia in caso di recidiva) anche su quella ulteriore della chiusura dell’attività commerciale. Le Fiamme Gialle chiariscono che non sono consentite le attività di sale giochi, bingo, scommesse oltre la fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 21.00; i negozi al dettaglio devono inoltre continuare ad adottare misure che consentano l’accesso contingentato dei clienti, onde evitare il più possibile il contatto.

Resta in vigore il limite delle 6 persone per le attività di ristorazione per le quali, unitamente a bar, pub, pasticcerie e birrerie, è fatto divieto di consumo al banco dopo le ore 18.00. Per sale da ballo, discoteche e ricevimenti resta fermo il limite dei 30 partecipanti con la sanzione che scatta in caso di violazione. Si ricorda che in caso di inottemperanza all’obbligo di permanenza domiciliare per chi presenti infezioni respiratore con temperatura superiore a 37,5° è prevista la sanzione, salvo che il fatto costituisca violazione dell’art. 452 del C.P. o la violazione della misura di cui all’art1, comma 6, punita ai sensi dell’art. 260 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.