Con la sentenza n. 03381/2021 del Tar Sicilia, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 16 novembre dalla sezione di Catania, è stato stabilito che l'amministratore di condominio non è responsabile del corretto conferimento dei rifiuti, nell'ottica della raccolta differenziata, presso il condominio da lui gestito.

La sentenza emessa è destinata a fare scuola nell'ambiente condominiale perchè stabilisce che non rientra nei compiti dell'amministratore di condominio controllare se i rifiuti vengono conferiti correttamente nei bidoni. Inoltre oltre alla sentenza emessa è bene ricordare che il capo-condomino non è autorizzato a commissionare multe o azioni coercitive per far rispettare le disposizioni.

Le multe a carico dei singoli condòmini o della collettività condominiale, qualora il soggetto del comportamento negligente non sia individuabile, sono previste dal regolamento condominiale.

La sentenza del Tar Sicilia

Tutto è iniziato con un'ordinanza comunale emessa dal Sindaco di Messina il 23 aprile 2019, n. 122, "afferente la raccolta differenziata porta a porta nei condomini" indirizzata ai capi-condomini e che ha visto attivarsi l'ANACI (associazione degli amministratori) per fare chiarezza sulla disciplina normativa.

Nella suddetta ordinanza, si faceva riferimento alla disciplina sulla corretta allocazione dei contenitori all'interno degli spazi condominiali, alla corretta normativa sulla collocazione dei rifiuti e a tutte le facilitazioni possibili per permettere un corretto svolgimento dell'attività lavorativa degli operatori.

L'ordinanza era indirizzata agli amministratori di condominio affinchè, in qualità di "responsabili dell'attività condominiale", provvedessero a garantire il servizio di raccolta rifiuti all'interno dello stesso e agli eventuali adempimenti qualora il servizio non fosse stato svolto.

Con la sentenza n. 03381/2021, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), oltre a individuare la giusta disciplina per l'allocazione dei cassonetti all'interno o all'esterno degli spazi condominiali in base anche alle esigenze di condominio, si stabilisce in maniera chiara, che in nessun caso, l'amministratore di condominio, può essere considerato responsabile del corretto svolgimento della raccolta differenziata per permettere la normale attività operativa degli addetti alla raccolta dei rifiuti.

Nonostante l'amministratore sia il destinatario degli avvisi della mancata raccolta dei rifiuti per negligenza e sia destinatario degli eventuali inviti a procedere alla rimozione degli stessi secondo la normativa vigente, lo è in merito al suo lavoro di rappresentanza nei confronti dei condòmini.

La sentenza ribadisce inoltre il corretto comportamento dell'amministratore di condominio, che qualora il servizio non possa essere svolto è fatto d'obbligo all'amministratore informare, tramite assemblea, i diretti interessati condòmini.

L'assemblea condominiale responsabile del corretto sistema di raccolta

L'assemblea condominiale è sempre responsabile della disciplina concernente la giusta allocazione dei bidoni e del rispetto della giusta collocazione dei rifiuti negli appositi cassonetti condominiali e, di conseguenza, anche del corretto sistema della raccolta differenziata all'interno del condominio.

L'amministratore è destinatario delle comunicazioni da parte degli enti locali, che propriamente al suo lavoro di rappresentante, ha l'obbligo, d'informare tutti i condomini delle disposizioni e delle procedure possibili da adottare per adempiere alle normative vigenti.