A seguito di un incendio rifiuti divampato nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 settembre 2026, il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, ha firmato un'ordinanza precauzionale. Il provvedimento, che ha assunto efficacia immediata, introduce una serie di divieti e prescrizioni per l'area circostante la ditta coinvolta, situata in strada di Recentino. L'ordinanza sarà in vigore fino alla mezzanotte del 26 settembre 2026 e si applica specificamente all'area compresa entro un raggio di 3 chilometri dallo stabilimento interessato.

Le misure, chiaramente definite a scopo precauzionale, sono state adottate per salvaguardare la salute pubblica e l'ambiente.

Le prescrizioni delineate nell'atto riguardano diverse categorie: i prodotti alimentari vegetali coltivati all’aperto, la raccolta di funghi spontanei, le attività zootecniche, le attività ludiche e sportive organizzate all’aperto, e la gestione degli impianti di ventilazione. L’incendio, in particolare, si è sviluppato nell’area esterna dedicata allo stoccaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) presso la società Pileri e C. s.r.l., localizzata a Maratta, in strada di Recentino numero 48.

Divieti specifici per prodotti vegetali, pascolo e mangimi

Entro il raggio planimetrico di 3 chilometri dal sito di strada di Recentino numero 48, l'ordinanza impone il divieto assoluto di raccogliere, consumare, cedere a terzi o immettere in commercio prodotti alimentari vegetali coltivati all’aperto che siano stati esposti dopo l’inizio dell’incendio.

È importante sottolineare che sono esclusi da questa proibizione i prodotti raccolti prima dell’evento e custoditi in ambienti chiusi e protetti. Analogamente, il divieto si estende alla raccolta e al consumo di funghi epigei spontanei e di qualsiasi altro prodotto edule spontaneo che sia stato esposto all’aperto.

Le restrizioni si applicano con rigore anche al settore zootecnico. È categoricamente vietato il pascolo degli animali e il razzolamento degli animali da cortile nell'area interessata. I proprietari e i detentori di animali sono obbligati a ricoverarli, ove possibile, in spazi protetti, prevenendo l’accesso a terreni, erba, alimenti o acqua che potrebbero essere stati potenzialmente esposti alle ricadute dell'incendio.

Ulteriormente, è proibito utilizzare, somministrare o movimentare per l’alimentazione animale foraggi, cereali e altri mangimi che siano stati coltivati o conservati all’aperto ed esposti dopo l’inizio dell’incendio. Per garantire la sicurezza, gli alimenti zootecnici e l’acqua di abbeverata devono essere mantenuti costantemente coperti e protetti.

Misure per attività all’aperto e indicazioni generali

Il provvedimento sindacale stabilisce la sospensione di tutte le attività ludiche e sportive organizzate all’aperto nell'area designata. Per quanto concerne le attività individuali all’aperto, queste devono essere rigorosamente limitate a quelle strettamente necessarie, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione a potenziali rischi.