La Procura generale della Cassazione ha formalmente richiesto di accogliere in parte le impugnazioni presentate da Ilva e Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria. Le impugnazioni riguardano il provvedimento della Corte d’Appello di Milano che ha imposto lo spegnimento dell’area a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto. Questa requisitoria scritta è stata depositata in vista dell’udienza delle Sezioni Unite, fissata per il 20 ottobre 2026, e si concentra principalmente sulle questioni relative alla rimozione dell’amianto dagli altiforni e alla valutazione delle polveri sottili.

Amianto negli altiforni: la posizione della Procura generale

Nel contesto del dibattito sull’amianto ancora presente nei cowpers degli altiforni, la Procura generale ha chiarito che la normativa vigente non prevede un obbligo autonomo di rimozione integrale e indiscriminata di tutti i manufatti contenenti amianto entro la data del 23 agosto 2023. Tale obbligo, secondo la requisitoria, non sarebbe applicabile a prescindere dalle specifiche categorie di intervento e dallo stato di conservazione dei materiali. Il documento contesta l’applicazione di una regola non esplicitamente contenuta nella norma, collegando tale interpretazione alla qualificazione del decreto ministeriale numero 278 del 2023 e dell’Aia 2025 come semplici proroghe di un obbligo che, a suo dire, non sarebbe scaduto in tali termini.

È importante sottolineare che il parere espresso dal procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha una natura non vincolante rispetto alla decisione finale che sarà presa dalle Sezioni Unite. Sulla specifica questione dell’amianto, la requisitoria sollecita una rivalutazione approfondita del quadro probatorio. I cowpers, impianti essenziali per il preriscaldamento dell’aria negli altiforni, sono il fulcro di questa analisi. Il parere evidenzia che la collocazione dell’amianto all’interno di queste strutture è un elemento chiave per la valutazione del rischio effettivo di dispersione delle fibre, suggerendo che tale rischio potrebbe essere stato sovrastimato o non adeguatamente contestualizzato.

Polveri sottili e valutazione dei rischi sanitari

La requisitoria della Procura generale si occupa anche del delicato tema delle polveri sottili, in particolare PM10 e PM2,5, e dei rischi sanitari che sono stati richiamati nel corso del procedimento. La Procura generale osserva che qualsiasi obbligo di sospensione delle attività industriali richiede l’identificazione di pericoli gravi e rilevanti sia per l’ambiente che per la salute umana. Nel suo parere, viene rilevato che la Corte d’Appello avrebbe fondato le proprie conclusioni su dati epidemiologici riferiti a periodi pregressi e su uno scenario produttivo non pienamente attuale. Inoltre, il documento sottolinea la presenza di specifiche prescrizioni di monitoraggio e l’assenza di un confronto adeguato con uno studio di valutazione di impatto sanitario più recente, redatto dopo i profi