La difesa di Andrea Sempio depositerà presso la Procura di Pavia, il 16 ottobre 2026, cinque consulenze tecniche. Tali elaborati replicano alle recenti relazioni dei pubblici ministeri, allegate alla chiusura delle indagini del 28 settembre. Sempio, 38 anni, è coinvolto nell’inchiesta sull’omicidio aggravato di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007, delitto per il quale Alberto Stasi è stato condannato in via definitiva.
I punti chiave delle consulenze difensive
Le consulenze difensive vertono su punti tecnici cruciali. Tra questi, la misura del piede di Sempio, ritenuta dalla difesa più grande dell’impronta di scarpa con suola a pallini.
Viene contestata anche la traccia palmare 33, considerata non attribuibile a Sempio e priva di sangue. Infine, la difesa mette in discussione l’affidabilità del DNA rilevato sulle unghie di Chiara Poggi, contestando gli esiti di compatibilità.
Gli elaborati presentano inoltre controdeduzioni medico-legali sulla dinamica del delitto, sulle lesioni e sull’orario della morte. La linea difensiva si sintetizza nei punti: «Piede più grande dell’impronta, la 33 non attribuibile e Dna non affidabile».
Scadenze procedurali e prossimi sviluppi
Il deposito delle cinque relazioni avviene entro i 20 giorni dalla chiusura delle indagini, con scadenza al 18 ottobre. L’avvocato Angela Taccia, che assiste Sempio con Liborio Cataliotti, sta ascoltando in Procura anche le intercettazioni non rilevanti, non depositate nel fascicolo.
Concluse le indagini e depositate le consulenze difensive, la Procura chiederà il processo per il 38enne. Il codice prevede nove mesi dalla chiusura per l’azione penale; la decisione spetterà a un GUP. È inoltre atteso il deposito della richiesta di revisione alla Corte d’Appello di Brescia da parte della difesa di Stasi.
L'intreccio tra i due procedimenti
Il procedimento di revisione e quello a carico di Sempio possono intrecciarsi. La difesa di Stasi potrebbe sollevare una questione di legittimità costituzionale davanti al GUP, se non fosse ancora intervenuto un giudizio sull’istanza di revisione. Il punto riguarda la coesistenza di un condannato definitivo e di un imputato per il medesimo fatto.