A Carnevale ogni scherzo vale. Ma non è uno scherzo quello che ha portato ad un dibattito sui dolci di Carnevale che potrebbero causare concorrenza sleale e diciture ingannevoli. Si tratta di una controversia sorta proprio tra i pasticcieri veneti e l'industria dolciaria. L'oggetto della discussione ha riguardato la possibile concorrenza sleale che viene a crearsi nel momento della produzione e del commercio dei tradizionali dolci carnevaleschi. I tipici dolci di carnevali possono assumere nomi diversi a seconda della zona dove vengono creati (bugie, chiacchiere, crostoli), ma gli ingredienti dovrebbero essere sempre i medesimi.

Le giuste chiacchiere

In questa occasione i pasticcieri della regione veneta hanno denunciato le industrie dolciarie e la Gdo (Grande Distribuzione Organizzata) di mettere sul mercato concorrenziale dolci carnevaleschi che non corrispondono alla reale ricetta tradizionale. Infatti tali dolci sono prodotti in versione light, ma con la dicitura ingannevole 'cotti al forno'. Secondo quanto affermato dai pasticcieri veneti si tratterebbe in questo caso di concorrenza sleale in quanto si è in presenza di vere e proprie diciture ingannevoli a discapito del consumatore.

La tradizione dei dolci carnevaleschi

Secondo l'antica tradizione romana del Carnevale, i dolci tipici venivano cotti nel grasso di maiale.

Oggi la grande distribuzione ha fatto in modo che le chiacchiere vengono presentate al consumatore in una versione light con la dicitura sulla confezione 'cotte al forno'. In realtà, secondo i pasticcieri veneti, questo non è del tutto corretto, in quanto si tratterebbe di una dicitura ingannevole. Infatti la ricetta tradizionale vuole che le chiacchiere di carnevale vengono prima fritte e poi passate in forno.

Inoltre le industrie dolciarie utilizzano spesso materie di qualità inferiore in modo da vendere i dolci tipici del carnevale ad un prezzo molto basso (quasi un decimo rispetto al prodotto artigianale). E forse in questo caso il nome più appropriato di questi dolci sarebbe proprio quello di 'Bugie' di Carnevale. Nonostante la denuncia fatta dalle industrie artigianali, non esiste ancora una tutela contro la concorrenza sleale sui tradizionali dolci di carnevale.

Quindi in questo caso non si potrebbe applicare l'art. 2598 cc, che prevede quale illecito 'la sussistenza di un'effettiva concorrenza tra soggetti economici, il cui obiettivo consiste nella conquista di una maggiore clientela a danno della concorrenza'.