Congedo di maternità e congedo parentale, si cambia: le novità per i genitori sono contenute nel decreto legislativo attuativo del Jobs Act, approvato dal Consiglio dei ministri dello scorso 20 febbraio e depositato alla Camera dei deputati nella scorsa settimana per i lavori della Commissione lavoro. Nel dettaglio, il congedo parentale potrebbe essere retribuito fino agli otto anni di vita del figlio,
Tuttavia, le misure a tutela della maternità si applicano solo per questo 2015: le risorse stanziate sono scese a 104 milioni di euro rispetto ai 222 originari, ma è stata inserita una clausola di salvaguardia in base alla quale, nel caso in cui si verifichino scostamenti di spesa, il Ministero dell'Economia potrà nuovamente determinare le somme stanziate per i congedi dei lavoratori dipendenti.
Congedo di maternità e congedo parentale: le novità in discussione al Parlamento
Per quanto riguarda il congedo di maternità riservato alle donne dipendenti, la modifica più importante riguarda la possibilità per la madre di bloccare la decorrenza del congedo (cinque mesi, due prima della data presunta del parto e tre successivi) nel caso in cui il neonato sia ricoverato in un ospedale pubblico o privato. In tale periodo di ricovero, dunque, la lavoratrice potrà riprendere il lavoro prima che il neonato torni a casa. Tale sospensione potrà essere chiesta una sola volta e, ovviamente, solo per il congedo dei 3 mesi successivi nascita.
Per quanto riguarda il congedo parentale, attualmente spetta sia al papà che alla mamma lavoratori dipendenti per la durata di 6 mesi ciascuno fino al limite dei 10 mesi tra entrambi o di 11 mesi se il padre lo richiede per almeno 4 mesi.
Inoltre, il genitore single può richiedere 10 mesi di congedo. La riforma prevede per il 2015 queste ipotesi di cambiamento:
- il congedo parentale, rispetto alla disciplina attuale che prevede la possibilità di richiesta fino agli otto anni di età del bambino, potrà essere richiesto fino ai 12 anni di età;
- gli attuali 3 anni di vita del bambino utili per l'indennità del 30% della retribuzione per i periodi di congedo saranno innalzati a 6 anni;
- la stessa indennità potrà essere ottenuta, sulla base del reddito del richiedente, fino al limite degli 8 anni del bambino.