L’ultimo censimento dell’Istat ha fotografato un’Italia sempre più allergica al matrimonio. Le coppie che scelgono di convivere sono ormaioltre un milione, più del doppio rispetto a pochi anni fa.Un fenomeno sociale che non può più essere ignorato, ma il nostro Paese continua a rimanere imbrigliato nell’incapacità di disciplinare in modo organico le regole della convivenza in tutti i suoi aspetti: rapporti personali e con i figli, rapporti patrimoniali e diritti successori.

Coppie di fatto: aspetti socio-giuridici

La famiglia di fatto trova un riconoscimento giuridico nell’art.

2 della Costituzione, il quale afferma che ‘la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali…’: tra le formazioni sociali, rilevante è la famiglia di fatto riconosciuta anche in due sentenze costituzionali. Quali sono però i limiti – e la negazione dei diritti – che le coppie di fatto subiscono?

Coppie sposate e coppie di fatto: diritti a confronto

Salute:per le coppie sposate, in caso di malattia il coniuge ha diritto ad assistere il partner in ospedale e ad essere informato sul suo stato di salute. Per le coppie di fatto, se uno dei due conviventi necessita di un intervento urgente, l’altro convivente non può autorizzare l’intervento o le terapie in quanto non è riconosciuto come parente.

Inoltre, non ha diritto all’accesso della cartella clinica in caso di ricovero in ospedale, salvo che in precedenza, i partner non hanno firmato una scrittura privata che li autorizzasse a prendere scelte di questo tipo in futuro. I conviventi non hanno altresì diritto ai permessi di lavoro se il coniuge si ammala, né possono nominare i propri partner come amministratori di sostegno.

Successione:nel caso di morte, le differenze sono rilevanti. Per lecoppie sposate, al coniuge è riservata una quota del patrimonio. Spettano inoltre al coniuge superstite, la pensione di reversibilità ed il trattamento di fine rapporto. Sull’imposta di successione, il coniuge superstite ha una franchigia di un milione di euro e solo per beni patrimoniali superiori al valore della franchigia pagherà un’aliquota del 4%.

Per lecoppie di fatto, in caso di morte, il partner superstite è considerato un estraneo: non rientra nella successione legittima, ma può essere nominato erede solo in presenza di un valido testamento in suo favore e solo per la quota disponibile fatti salvi i diritti degli eventuali legittimari (figli, ex coniuge, genitori, fratelli, ecc.); il convivente superstite non ha diritto a percepire il trattamento di fine rapporto né la pensione di reversibilità. L’imposta di successione per le coppie non sposate è identica a quella prevista per le persone non legate da vincoli di parentela, quindi un’aliquota dell’8% senza franchigia.

Casa:in caso di morte, il diritto di abitazione nella casa famigliare spetta al coniuge superstite.

Per le coppie di fatto, il convivente superstite non ha il diritto di abitazione e, pertanto, nella casa in cui viveva con il partner non può continuare ad abitare a meno che non sia di sua proprietà o abbia firmato un contratto di affitto.

Figli:almenoper i figli non vi è alcuna differenzae in caso cessi la convivenza, il criterio seguito è identico a quello per le coppie sposate: l’interesse dei minori. Anche le coppie di fatto possono quindi rivolgersi in caso di disaccordo al tribunale.

Tutte queste significative differenze sono tali da rendere necessaria la regolamentazione degli aspetti più importanti della vita in comune in caso di convivenza. E, poiché le tutele di legge sono poche, fino a quando il legislatore non interverrà, si può scegliere di stipulare il cosiddettocontratto di convivenza: uno strumento nato da poco che può disciplinare alcuni fondamentali aspetti.