Brutte notizie per i contribuenti italiani sul fronte delle cartelle esattoriali; a partire dal primo maggio infatti su cartelle di pagamento e accertamenti esecutivi verranno applicati interessi di mora più alti, il tasso aumenterà dall'attuale 4,55% al 5,22%. Si tratta di un aumento di circa il 15% che è stato stabilito attraverso un provvedimento emanato dell'Agenzia delle Entrate che risale allo scorso 4 marzo.
L'aumento che è stato stabilito è in controtendenza rispetto a quanto accaduto negli ultimi anni, infatti la percentuale degli interessi dovuti dai contribuenti che pagano con ritardo le somme richieste attraverso le cartelle di pagamento era stata diminuita, passando dal 6,83% applicabile dal 1° ottobre 2009 al 4,55% applicabile dal 1° ottobre 2012.
Purtroppo l'Agenzia delle Entrate ha deciso per questo cambio di rotta e di applicare questi aumenti in data 4 marzo, perché dopo essersi rivolta alla Banca d'Italia, con una nota dell'8 febbraio 2013, ha valutato nella misura del 5,22% la media dei tassi bancari attivi con riferimento nel periodo 1° gennaio/ 31 dicembre 2012.
Per rendere meglio l'idea è bene fare un esempio: in pratica quello che cambia, se si considera una cartella che contesta 5 mila euro di maggiori imposte, è che in caso di pagamento con 30 giorni di ritardo, fino al 30 aprile gli interessi di mora ammontano a 18,70 euro mentre dal 1° maggio l'importo sale arrivando a 21,47 euro.Una volta trascorsi poi 60 giorni dalla notifica della cartella, gli interessi di mora verranno applicati dall'agente della riscossione da Equitalia sulle somme iscritte a ruolo, escluse sanzioni pecuniarie tributarie e interessi, dal giorno della notifica della cartella e fino alla data del pagamento.
Per cui nel caso in cui un contribuente non saldi il proprio debito entro i 60 giorni dal giorno della notifica della cartella, al momento di pagare sarà tenuto anche a versare gli interessi di mora, stimati secondo il tasso del 5,22% dal 1° maggio 2013 soltanto sulle imposte iscritte a ruolo e non sulle sanzioni e sugli altri interessi applicati, per ogni giorno di ritardo, da quando ha ricevuto l'atto e fino al giorno in cui il pagamento viene effettuato secondo la seguente modalità: l' importo delle imposte dovute deve essere moltiplicato per il numero di giorni di ritardo e poi di nuovo moltiplicato per il tasso di interesse di mora diviso per 365.
Questi interessi sono dovuti anche nel caso in cui il contribuente faccia richiesta di rateizzazione a Equitalia trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento; in questo caso vanno calcolati dalla data di notifica della cartella fino al giorno in cui viene presentata l'istanza.
Gli interessi di mora, inoltre, sono dovuti anche nel caso in cui si verifichi un pagamento tardivo delle maggiori imposte richieste attraverso l'accertamento esecutivo, sempre dal giorno della notifica dell'atto e fino alla data del pagamento o al giorno di presentazione dell'istanza di dilazione, se questa viene presentata dopo il termine di 60 giorni.
Bisogna però fare attenzione e non confondere gli interessi di mora con altre tipologie di interessi, come ad esempio quelli da ritardata iscrizione a ruolo, oppure quelli per dilazione di pagamento; infatti i primi trovano giustificazione nel fatto che le imposte dovute vanno direttamente nelle casse dell'Erario con ritardo rispetto a quando sarebbero dovute essere incassate.
Per questo gli interessi sono applicati secondo il tasso stabilito in base a decreti ministeriali sulle imposte dovute in base a liquidazioni delle dichiarazioni o ad accertamenti d'ufficio, a partire dal giorno successivo a quello in cui sarebbe dovuto avvenire il pagamento e fino alla data della consegna del ruolo all'agente della riscossione.
Invece se si parla di interessi da dilazione, sono quelli dovuti in caso si decida di rateizzare il debito iscritto a ruolo; gli interessi in questo caso vengono apo interessiplicati sulle singole rate, secondo un tasso annuo che è stato fissato attraverso un decreto ministeriale.