Le attività finanziarie nel nostro paese sono soggette ad un'imposta patrimoniale, così come quelle detenute all'estero, questo grazie all'introduzione di un'imposta creata ad arte, che si chiama IVAFE.

L'imposta di bollo sui prodotti e le attività finanziarie deve essere versata, come da decreto, sulle"comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati".

Ma quali sono le differenze tra l'imposta di bollo e IVAFE? Innanzitutto la prima differenza riguarda la sua applicazione. Infatti, l'IVAFE colpisce le attività detenute all'estero, mentre per quanto riguarda l'imposta di bollo la questione è un po' diversa. Essendo un'imposta cartolare, relativa ad atti e documenti scritti, l'imposta di bollo non può essere applicata alle attività finanziarie detenute in Italia, quanto alle periodiche comunicazioni inerenti alle suddette attività.

La seconda differenza riguarda i soggetti passivi; infatti, nel caso dell'IVAFE si tratta di coloro che detengono le attività, nel caso dell'imposta di bollo di tutte le parti "che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri" stando a quanto stabilito dal D.P.R. 642/1972, art. 22. Si intendono quindi solidamente responsabili il cliente, l'ente gestore, cioè colui che "a qualsiasi titolo esercita sul territorio della Repubblica l'attività bancaria, finanziaria o assicurativa che si relazioni direttamente od indirettamente con il cliente".

Ma cosa si intende per responsabilità solidale? Secondo l'art. 1292 del c.c.:"quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità del dovuto e l'adempimento di uno libera gli altri". Risulta quindi logico pensare che l'imposta in realtà gravi soltanto sul cliente, cioè sul detentore delle attività e non sul gestore che fornisce, dietro corrispettivo,solo un servizio finanziario.

Stando a quanto stabilito dalla normativa, l'ente gestore è il soggetto che deve applicare l'imposta di bollo, infatti il 31 dicembre di ogni anno, nei casi di periodicità annuale o in assenza di invio del documento, questa viene applicata, al termine del periodo rendicontato, nei casi di periodicità infrannuale definite contrattualmente; alla data di fine rapporto, nei casi di estinzione infrannuale. Se si verifica il caso di più enti gestori, l'ente che "intrattiene direttamente con il cliente un rapporto di custodia, amministrazione, deposito, gestione o altro stabile rapporto" è colui che invia le comunicazioni rilevanti per far di che venga applicata l'imposta di bollo.

L'imposta di bollo è applicata dall'ente gestore per i rapporti che intercorrono presso lo stesso per il tramite di società fiduciarie.Ci sono poi due casi particolari,le polizze di assicurazione, per cui gli adempimenti devono essere assolti dall'impresa di assicurazione e i buoni fruttiferi postali, per cui l'imposta viene applicata da Poste italiane S.p.A.

Inoltre l'imposta di bollo viene calcolata annualmente e deve essere versata solo all'atto del rimborso o del riscatto per determinati prodotti finanziari che sono: buoni postali fruttiferi, polizze assicurative, prodotti finanziari differenti da quelli dematerializzati, per cui non sussista un rapporto di custodia, amministrazione o un altro stabile rapporto. Queste stesse modalità sono valide anche alla comunicazione inerente alle polizze emesse da società di assicurazione straniere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi e concordate da soggetti residenti nello Stato, purché: venga richiesto il permesso per il pagamento virtuale dell'imposta di bollo,esercitino, o abbiano esercitato, la facoltà indicata dall'art. 26-ter, co. 3, D.P.R 29.9.1973, n. 600.Insomma molti non ne sono a conoscenza ma esiste anche l'IVAFE quindi anche se decidiamo di intraprendere attività finanziarie all'estero c'è da pagare un balzello.