Moltiamministratori di ASD (Associazione Sportiva Dilettantistica) ignorano e/o sottovalutano una serie diadempimenti fiscali relativi alle operazioni effettuate con l'esterola cui inosservanza può generare l'erogazione di sanzioni a caricodelle società e dei legali rappresentanti, contenzioso legale oaddirittura penale.

Per gli acquisti effettuatinell'ambito dei 28 paesi che formano l'Unione Europea occorrepreventivamente chiedere l'iscrizione VIES tramite l'Agenziadelle Entrate.

Se gli acquisti sono minoridi 50.000 euro l'anno occorrerà poi inviare all'AdE trimestralmente,entro il 25 del mese successivo la chiusura del trimestre, glielenchi Intrastat relativi agli acquisti effettuati.

In caso diadempimento tardivo è ammesso il ravvedimento operoso con unasanzione ridotta di 64 euro.

Per gli acquistieffettuati nella Repubblica di San Marino entro la fine del mesesuccessivo la chiusura del trimestre occorre fare la "Comunicazioneblack list" all'AdE. Secondo la circolare n. 35 del 27/10/2010dell'Assonime le ASD in regime L. 398/91 sono esonerate da taleadempimento, in quanto non sono tenute a registrare le spese, anchese devono approvare un Rendiconto annuale.

Per quanto riguarda leimportazioni di beni o servizi da paesi non UE e non black list saràsufficiente effettuare i pagamenti tramite banca e rispettare leeventuali indicazioni fornite dalla Dogana o dallo Spedizioniere alquale si appoggia l'operazione, senza ulteriori adempimenti dicarattere fiscale.